Rassegna storica del Risorgimento
REPUBBLICA ROMANA 1849 STORIA COSTITUZIONALE
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1991
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456
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456 Mario Battaglini
Art. 15. Nei casi non contemplati nella presente legge si applicano ai delitti dei Ministri le pene stabilite dalle Leggi penali.
Titolo II. Degli attentati alla libertà e proprietà individuale.
Art. 16. Chi ordinasse o scientemente permettesse arresti o perquisizioni domiciliari fuori dei casi contemplati dalla Legge, o senza i mandati e le forme da essa prescritte è punito con la destituzione, e la privazione dei diritti politici e civici, finché non siasi risarcito il danno quando ne fosse promossa la dimanda nei termini di Legge.
Art. 17. La stessa pena ha luogo se si frapponesse studioso impedimento al libero esercizio dei diritti di ciascun cittadino, ed il libero uso dalle rispettive proprietà.
Art. 18. Ogni ordinanza, o risoluzione arbitraria del Potere esecutivo, o respettivi membri quando importi violazione della libertà individuale e del diritto di proprietà non ha alcun effetto ed è punita con la destituzione.
Titolo III. Degli abusi di potere.
Art. 19. La invasione dei diritti esclusivi alla rappresentanza sovrana del Popolo è punita con la morte civile, con l'esilio, con la privazione o sospensione dallo esercizio dei diritti politici e civici, o con l'ammonizione.
Art. 20. La pena della morte civile e dell'esilio a vita come all'art. 7. ha
luogo quante volte il potere esecutivo o alcuno de' suoi membri di proprio
arbitrio facesse trattati o emanasse decreti diretti a rovesciare il Governo e la costituzione della Repubblica.
Art. 21. La privazione dallo esercizio dei diritti politici e civici a vita ha luogo quando si emanino disposizioni arbitrarie, o si commettano fatti, dai quali avvenga, o possa avvenire grave danno al Governo e Costituzione della Repubblica.
Art. 22. La sospensione dallo stesso esercizio da uno a dieci anni ha luogo quando l'arbitrio cagioni o possa cagionare danno agl'interessi della Repubblica, o dei cittadini.
Art. 23. Quando l'arbitrio non sia nocevole ha luogo rammonizione che si ritiene eseguita con la intimazione della relativa sentenza.
Art. 24. Quelli che ordinassero o scientemente permettessero altrui di esigere imposizioni non dovute o di fare con violenza alcuna cosa contro la legge, oltre la emenda dei danni, e le pene stabilite dalla legge, sono puniti con la destituzione e la sospensione dal godimento dei diritti politici e civici da dieci a venti anni.
Art. 25. Chi ordinasse o scientemente permettesse in qualsivoglia caso e per qualunque motivo, anche sotto pretesto di pubblica salute, la violazione del segreto postale è punito con la destituzione e la sospensione dal godimento dei diritti politici e civici da cinque a dieci anni.