Rassegna storica del Risorgimento
REPUBBLICA ROMANA 1849 STORIA COSTITUZIONALE
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1991
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457
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Sulla storia costituzionale della Repubblica Romana 1849 457
Art. 26. Quelli che ricevessero danaro o accettassero promesse o scientemente permettessero che altri accettasse danaro o promesse per conferimento d'impieghi civili o militari, o per qualunque altro fatto riguardante ramministrazione della cosa pubblica sono puniti con la destituzione e la privazione dei diritti politici e civici da dieci a venti anni, oltre l'obbligo di versare in favor dell'erario tutto ciò che si fosse per quel titolo percepito.
Art. 27. Chi abusasse del potere per imporre ai Magistrati con minacce o con promesse l'amministrazione della giustizia è punito con la destituzione e la privazione dei diritti politici e civici da cinque a dieci armi, ed ove concorrano circostanze gravanti anche con l'esilio da dieci a venti anni.
Art. 28. L'abuso di officio per commettere falsificazioni, o sottrarre, o celare dolosamente documenti, oltre le pene stabilite dal codice penale è punito con la privazione dei diritti politici e civici a vita.
Art. 29. La stessa disposizione ha luogo quando si abusi dell'officio per commettere altri delitti che le leggi penali puniscono.
Titolo IV. Dell'abuso o dissipazione dei fondi pubblici.
Art. 30. Quelli che convertissero in uso proprio o d'altrui il danaro o gli effetti dell'erario sono puniti secondo la sanzione del Codice penale, e privati del godimento dei diritti politici e civici a vita, salva al governo ogni azione per assicurare o conseguire la indennità. La commutazione della pena afflittiva appartiene in via di grazia alla rappresentanza popolare.
Art. 31. Nel caso di connivenza dolosa ha luogo la stessa disposizione. La colpa lata o latissima è punita con la destituzione e la sospensione dallo esercizio dei diritti politici e civici da cinque a dieci anni.
Art. 32. Quelli che partecipassero negli appalti di cose pubbliche o intraprendessero sotto qualunque nome e con qualsivoglia partìcipazione negoziati o speculazioni dirette ad impedire il buon effetto delle leggi della Repubblica per lo sviluppo del Commercio e della industria, e per l'esigenze del pubblico benessere sono puniti con la destituzione e la sospensione dall'esercizio dei diritti politici e civici da tre a cinque anni, oltre l'obbligo di versare in favore dell'erario ogni profitto che ne fosse loro derivato, e salva al Governo la facoltà di annullare i contratti, o impedire il progredimento delle speculazioni.
Art. 55. Chi ordinasse o scientemente permettesse la conversione del danaro pubblico in uso della causa pubblica, ma diverso da quello designato nei preventivi, senza motivo di necessità, se ne venne danno all'amministrazione è tenuto al risarcimento, ed in ogni caso è punito con l'ammonizione.
Art. 34, Chi mentisse tìtoli per ottenere dalla rappresentanza del Popolo l'approvazione di fondi, o usasse artificio per celarne la vera erogazione è punito con la destituzione e la privazione dallo esercizio dei diritti politici e civici fino a che non abbia adempiuto alla obbligazione d'indennizzare l'erario del danaro che fosse stato dissipato.
Art. 55. Si ha pure per dissipazione e dà luogo alla pena, come nel precedente articolo ogni spesa non contemplata nel preventivo quando non ne sia provata la necessità, o la utilità in ragione del pubblico interesse.