Rassegna storica del Risorgimento

REPUBBLICA ROMANA 1849 STORIA COSTITUZIONALE
anno <1991>   pagina <458>
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Mario Battaglini
Titolo v.
Della violazione delle leggi in ciò che riguarda la parie esecutiva.
Art. 56. Ogni violazione sostanziale alle leggi della Repubblica, ai decreti e risoluzioni della Rappresentanza del Popolo in ciò che si riferisce alla parte esecutiva, sia che risulti da atto firmato dai membri del Comitato o dai Ministri, sia da fatto contenente dolo o colpa grave, è punita con la destituzione. Quando ne sia derivato o possa derivarne danno alla Repubblica o alli cittadini, ha luogo ancora la sospensione dal godimento dei dirititi politici da tre anni a dieci, salva sempre l'azione d'indennità in favore della Repubblica o dei Cittadini.
Art. 57. Se il Comitato o i Ministri ricusano di eseguire le leggi della Repubblica, i decreti e le risoluzioni della Rappresentanza popolare, sono puniti con la destituzione. Se nella promulgazione ne alterano la sostanza e lo spirito, oltre la destituzione ha luogo la sospensione dallo esercizio dei diritti politici da uno a tre anni, salvo alla Rappresentanza il diritto di annullamento.
Art. 38. Le violazioni di forme esteriori che non riguardano la sostanza sono punite con l'ammonizione. Se divengano frequenti o abituali sono punite con la destituzione.
Art. 39. Le disposizioni degli articoli precedenti di questo titolo hanno luogo anche relativamente alle corrispondenze interne ed esterne che mutassero, o non esprimessero esattamente la volontà e la politica della Rappresentanza popolare.
Art. 40. Le medesime disposizioni hanno luogo nella esecuzione dei trattati politici. In caso di violazione dolosa si fa luogo alla privazione dei diritti politici e civici a vita.
Titolo VI. Dei fatti o omissioni colpevoli.
Art. 41. I fatti o omissioni che la legge non punisce come delitti, ma contengono imprudenza o negligenza colpevole sono puniti con i seguenti gradi di pena da applicarsi secondo la gravezza dei casi.
I. Ammonizione.
II. Destituzione.
III. Sospensione dai diritti politici da uno a cinque anni.
Art. 42. I fatti o le omissioni imputabili di colpa lieve soltanto sono puniti con l'ammonizione. 11 caso di frequenza o abitualità è punito con la destituzione.
Art. 43. Allorché si tratti di colpa grave che non ammetta probabile scusa ha luogo la destituzione.
Art. 44. Se i fatti o le omissioni colpe voli cagionarono danno ha luogo la sospensione dai diritti politici da uno a cinque anni.
Titolo VII, Dell'accusa e del giudizio.
Art. 47. Tutti i cittadini maggiori di età i quali godano l'esercizio del diritti politici e civici hanno il diritto di accusare i membri del potere esecutivo.