Rassegna storica del Risorgimento

REPUBBLICA ROMANA 1849 STORIA COSTITUZIONALE
anno <1991>   pagina <459>
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Sulla storia costituzionale della Repubblica Romana 1849 459
Il requisito della età e dei diritti politici e civici non è necessario quando l'accusa si riferisca a delitti di stato o espilazione del danaro pubblico.
Art. 46. Le persone soggette ad eccezione per condanna sofferta a titolo di furto o di falso non possono accusare se non data idonea cauzione; affinché non eludano il giudizio di calunnia.
Art. 47. Il diritto di accusare è prescritto un anno dopo avvenuto il fatto che forma subietto dell'accusa.
Art. 48. L'atto di accusa deve farsi in iscritto e dev'essere firmato, o croce­segnato dall'accusatore in presenza di due testimoni. Deve contenere il nome e cognome dell'accusato, il delitto o la colpa, la indicazione dei motivi e delle prove, ed il domicilio dell'accusatore. Debbono unirvisi i relativi documenti.
Art. 49. Deve esibirsi nell'officio della Rappresentanza popolare. Uno dei Segretari dell'officio forma il verbale della consegna, indicando il giorno, la persona che lo esibisce, e le circostanze particolari che accompagnarono la esibi­zione. Il verbale sarà firmato dall'accusatore, o dalla persona incaricata della esibizione con mandato speciale.
Art. 50. Nella prima seduta della Rappresentanza popolare dopo la esibizione dell'accusa, viene letto il relativo atto, e si sceglie nel seno della Rappresentanza una Commissione di dieci membri (esclusi quelli che potessero aver firmata l'accusa) per farne la relazione che sarà stampata e distribuita due giorni prima che si proponga nell'Assemblea.
Art. 51. L'Assemblea in seguito della discussione, e domandati, quante volte occorra, gli opportuni schiarimenti, ed interpellato l'accusato si forma in Camera di accusa, e delibera a maggioranza di voti se debba porsi o no in istato di accusa. La deliberazione si fa sempre in comitato segreto, e per mezzo di votazione motivata per iscritto.
Art. 52. Quando lo stato di accusa non è ammesso, oltre la pubblicazione motivata della deliberazione, dee darsene communicazione al Tribunale criminale, affinché proceda contro l'accusatore come sia di ragione.
Art. 53. Se lo stato di accusa è ammesso, si fa luogo al giudizio innanzi
dieci giudici della classe dei giureconsulti laureati e presenti nella Capitale, tre
dei quali sono nominati dall'Assemblea a maggioranza assoluta fuori del suo
seno, tre sono nominati dall'accusato e quattro dalli sei già nominati.
Art. 54. Se l'atto di accusa fu ammesso con maggioranza oltre i quattro quinti dei votanti, l'accusato è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni durante il giudizio, e l'Assemblea provvede intanto come creda opportuno all'andamento della cosa pubblica.
Art. 55. I Giudici nominati eleggono fra loro un Presidente, ed un Segretario, si adunano nelle sale del Tribunale di cassazione e scelgono fra gli addetti ai Tribunali criminali i Ministri necessari per la regolare compilazione del processo nei modi stabiliti dalla procedura penale.
Art. 56. Il presidente dell'Assemblea rimette al Presidente eletto l'atto di accusa e gli annessi documenti, dei quali verrà dal Segretario rilasciata ricevuta dopo averli numerati e firmati.
Art. 57. 11 processo appena compiuto si communica all'accusato o suo difensore, e ad uno dei membri dell'Assemblea scelto a maggiorità assoluta per sostenere l'accusa.