Rassegna storica del Risorgimento
REPUBBLICA ROMANA 1849 STORIA COSTITUZIONALE
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1991
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Mario Batiaglini
Art. 58. Nel giorno che i Giudici destineranno oltre il rappresentante del Popolo, ed il difensore del prevenuto, che dovranno essere presenti, potrà questi intervenire al dibattimento pubblico, sedendo ultimo dopo i Giudici, i quali prestato il giuramento di giudicare secondo giustizia, ed entrando in camera di consiglio proferiranno la sentenza da pubblicarsi immediatamente.
Art. 59. Se la Sentenza portasse destituzione, l'accusato cessa nel momento dalle sue funzioni. Nel rimanente è eseguita un giorno dopo che fu riconosciuta dall'Assemblea per lo effetto della esecuzione, a meno che l'Assemblea stessa non decreti, secondo i casi, altro termine.
Art. 60. Appartiene all'Assemblea la revisione del giudizio per la osservanza delle forme esteriori ed in caso di nullità, il rinvio agli stessi Giudici quando il condannato ne abbia fatta dimanda entro 24 ore dalla intimazone della sentenza che deve eseguirsi col mezzo di Cursore un giorno dopo la redazione da farsi dal Segretario eletto fra i Giudici.
Art. 61. L'Assemblea può accordare la grazia, o diminuire la condanna. In nessun caso, anche di annullamento, può decretarsi pena maggiore di quella contenuta nella sentenza che cadde sotto revisione.
Art. 62. Se l'accusato è assoluto, il processo si rimette al Tribunal criminale per procedere come di ragione contro l'accusatore.
Per la Commissione Francesco Sturbìnetti
Relatore