Rassegna storica del Risorgimento
SALMONA AURELIO CARTE
anno
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1991
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pagina
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503
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Libri e periodici 503
di Polizia Semplice e Correzionali e una Corte di Giustizia Criminale per ogni Dipartimento; ai Consìglio di Prefettura spettava invece la competenza sul contenzioso ammiai* strativo. Difficile fu la nomina dei magistrati sia per il divieto imposto da Pio VII di accettare incarichi dal nuovo regime che per i problemi oggettivi di lingua e conoscenza del diritto francese; la scelta cadde su avvocati, notai, ex giudici e magistrati francesi. Il procedimento fu comunque lungo e Roma con gli ex territori pontifici fu inserita a tutti gli effetti nella struttura amministrativa dell'Impero francese soltanto il 1 giugno 1811.
L'autore analizza in dettaglio tutte le attività della giustizia civile anche se, passando poi a trattare di quella penale, ammette che è in quest'ultimo ambito che si assiste alle novità più sostanziali. La giustizia penale francese andò a sostituire, infatti, un sistema basato sul principio inquisitorio che si avvaleva della tortura sia nei confronti degli imputati che dei testimoni. Il processo francese prevedeva l'abolizione della tortura giudiziale e della segretezza delle procedure e introduceva la distinzione dei reati in base alle pene comminate con relativi tribunali. I tribunali di Polizia semplice, retti da un Giudice di Pace, furono stabiliti in ogni Cantone dei due Dipartimenti e ad essi fu affidato il giudizio sui reati meno gravi; furono poi istituiti dieci tribunali Correzionali per i reati eccedenti le competenze dei primi. Infine due Corri di Giustizia Criminale, a Roma e a Perugia, composte da un Presidente, un Procuratore Generale Imperiale e un Sostituto Procuratore erano chiamate a giudicare dei delitti che comportavano pena afflittiva o infamante.
In virtù della documentazione esaminata l'autore si sofferma poi ad analizzare l'attività delle due Corti riportando in tabella, i reati, le condanne e le assoluzioni.
In conclusione Alvazzi Del Frate rileva nella giustizia penale francese severità, rigore e celerità di giudizio. Infatti, se il sistema penale pontifìcio si presentava sulla carta estremamente rigido, aveva in realtà palesato gravi carenze nella repressione della criminalità.
Nel sistema penale napoleonico va ricordata anche la creazione di tribunali speciali militari con lo scopo prevalente di fronteggiare il brigantaggio, fenomeno endemico nello Stato pontifìcio, ulteriormente aggravato in questo periodo a causa dello scioglimento del corpo degli Sbirri e della vasta renitenza alla leva, divenuta obbligatoria sotto i francesi. Le competenze di questi tribunali non erano però ben definite e questo creò numerosi contrasti tra le autorità militari e giudiziarie; essi furono poi caratterizzati dalla rapidità e sommarietà di giudizio, dalle sentenze inappellabili, e dall'uso indiscriminato della pena di morte che acuì fortemente la tensione tra la popolazione e gli occupanti. Si determinò in sostanza una spaccatura nella giustizia penale, garantista e rispettosa delle norme nei grandi centri urbani, sommaria e militarista nelle campagne.
Nel 1810 tutto il sistema giudiziario fu completamente ristrutturato; le Corti d'Appello si trasformarono in Corti Imperiali con competenze in materia civile e penale. La maggior parte dei magistrati nominati dalla Consulta Straordinaria, nel 1809 fu sostituita secondo indicazioni francesi. La Procura venne organizzata con un Procuratore generale, che rimase il Le Gonidec, tre avvocati generali e tre sostituti. Nel 1811 entrarono in vigore anche i nuovi Codici penali e di procedura penale. Con questa riforma si volevano riavvicinare al sistema giudiziario i magistrati e gli avvocati pontifici più in vista che non avevano voluto aderire al nuovo regime; le nomine della Corte imperiale furono infatti indirizzate in gran parte ai romani. L'iniziativa riuscì in parte negli ex territori dello Stato Pontificio ma risultò molto ardua a Roma dove molti erano ancora fedeli al Papa. In generale il nuovo sistema giudiziario penale non riuscì a darsi una salda struttura e dovette ricorrere sempre più frequentemente a giurisdizioni speciali richieste dai numerosi problemi venutisi a verificare