Rassegna storica del Risorgimento

ASSOLUTISMO ILLUMINATO ITALIA; RIFORMISMO ITALIA; STORIOGRAFIA
anno <1992>   pagina <152>
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152 Maria Rosa Di Simone
illuministi si delineava così un nuovo approccio teorico al diritto, la scienza della legislazione, che, privilegiando l'aspetto politico rispetto a quello tecnico-formale, si volgeva alla progettazione di un nuovo sistema fondato sui princìpi della moderna filosofia anziché, come in passato, sul­l'attività interpretativa delle norme esistenti.13)
Alcuni temi e motivi già presenti nella polemica degli umanisti contro i dottori medievali acquistavano ora maggiore incisività e vastità attraverso una generale e serrata critica al regime del diritto comune. Questa investì in un primo momento soprattutto gli antiquati metodi aristotelico-scolastici della tradizione bartolista, ma si estese ben presto fino a coinvolgere la stessa compilazione giustinianea, stigmatizzata come informe ammasso di materiale eterogeneo la cui mancanza di sistematicità e di coerenza impediva di valorizzare gli eterni ed universali princìpi di diritto naturale in essa contenuti.
La moderna storiografia ha intensificato da qualche tempo gli sforzi per far luce su questo fondamentale momento della storia giuridica italiana dimostrando come, sulla scia del pensiero di Muratori, che già nella sua opera Dei difetti della giurisprudenza del 1742 aveva messo in luce -le incongruenze e le manchevolezze del metodo ereditato dai dottori medievali e reso ancora più irrazionale dai loro successori,14) la polemica antiromanistica acquistasse forza e risonanza tali da divenire il punto di partenza esplicito o implicito di ogni scritto dei giuristi illuministi.
Né del resto era migliore il giudizio formulato da questi ultimi sugli statuti comunali e le leggi feudali che apparivano rozzi e obsoleti puntelli di un mondo da superare: si faceva ormai strada l'idea che il sistema delle fonti andasse riformato completamente fondandolo non più sulla storia e sulla tradizione ma su criteri puramente logici e razionali. Alla stratificazione delle norme che nel corso dei secoli si erano sovrapposte le une alle altre, rendendo necessario il ricorso al diritto romano in via sussidiaria, andava sostituita una legislazione che disciplinasse interi settori della vita associata in modo completo, ponendosi come unica fonte del diritto, non suscettibile di eterointegrazione. Il lungo cammino che dalla presa di coscienza della crisi della giustizia conduceva, attraverso la polemica antiromanistica, verso la codificazione è stato negli ultimi anni senza dubbio uno dei temi sui quali gli studiosi si sono
13) Sul plinto efr. G. D'AMELIO, Illuminismo e scienza del diritto in Italia, Milano, 1965; M. A. CATTANEO, Illuminismo e legislazione, Milano, 1966; AJELLO, Arcana juris, cit., In particolare pp. 15 sgg. e 275 sgg.; G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna, voi. I: Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, 1976; L'illu­minismo giuridico. Antologia di scritti giuridici, a cura e con introduzione di P. COMAN­DI! cci, Bologna, 1978.
M) B. DONATI, L. A. Muratori e la giurisprudenza del suo tempo, Modena, 1935; C. PECORELLA, Studi sul Settecento giuridico, I: L. A. Muratori e i difetti della giurisprudenza, Milano, 1966; E. PATTARO, // pensiero giuridico di L. A. Muratori fra metodologia e politica, Milano, 1974; TARELLO, Storia della cultura giuridica, cit., pp. 215 sgg.; A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, voi, I, Milano, 1979, pp. 310 sgg.