Rassegna storica del Risorgimento
ASSOLUTISMO ILLUMINATO ITALIA; RIFORMISMO ITALIA; STORIOGRAFIA
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1992
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153
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Riformismo e assolutismo illuminato 153
soffermati di più.15) Ed effettivamente l'argomento appare di importanza centrale per comprendere quel periodo, in quanto ad esso si ricollegano molti aspetti delle riforme settecentesche delle quali i codici costituivano spesso la premessa indispensabile, sia sul piano teorico, sia su quello operativo.
Mentre la compilazione giustinianea non appariva più un corpus intangibile e quasi sacro, la funzione tradizionale délì'interpretatio, che nell'età del diritto comune aveva costituito un insostituibile strumento per adattare il diritto romano alla realtà di un mondo in evoluzione, perdeva di significato agli occhi degli illuministi per i quali la legge avrebbe dovuto essere modellata su criteri razionali e formulata in modo chiaro ed accessibile a tutti ad opera di filosofi e politici iUuminati, rendendo così inutile il farraginoso sussidio del metodo dialettico, caro ai bartolisti. Al giudice, in questo contesto, rimaneva solo il compito di applicare la legge e, di conseguenza, la sua autonomia nei confronti dell'ordinamento e delle sue norme veniva sensibilmente ridotta e la sua stessa posizione mutava profondamente da quella di interprete e mediatore fra le varie fonti giuridiche e, quindi, di creatore del diritto a quella di funzionario preposto alla fedele osservanza delle leggi e controllato strettamente dall'alto.16)
L'esigenza di unificare le fonti in contrapposizione al particolarismo medievale trovava riscontro nell'esigenza di unificare il soggetto di diritto in contrapposizione alla grande varietà di status personali presente nella società dell'epoca, mentre la certezza del diritto assicurata dal sistema codicistico diveniva il mezzo per garantire la libertà personale, la sicurezza, la proprietà, elevate ad obiettivi primari della stessa organizzazione politica. Le linee generali della accesa polemica divampata in questa prospettiva contro i privilegi nobiliari, le prerogative ecclesiastiche, i feudi, le corporazioni, l'organizzazione familiare, gli istituti del fedecommesso e del maggiorasco sono state ormai in gran parte chiarite, così come molti progressi sono stati compiuti nello studio delle posizioni di alcuni dei principali esponenti deU'illuminismo giuridico. Tuttavia molto resta da
15) V. PIANO MORTARI, Codice (premessa storica), in Enciclopedia del diritto, voi. VII, Milano, 1960, pp. 228 sgg.; P. UNGARI, L'età del codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento, Napoli, 1967; M. VIORA, Consolidazioni e codificazioni: contributo alla storia delle codificazioni, 3a ed., Torino, 1967; G. ASTUTI, La codificazione del diritto civile, in La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del III congresso internazionale della Società Italiana di Storia del diritto, voi. II, Firenze, 1977, pp. 847 sgg.; C. GHISALBERTI, Unità nazionale e unificazione giuridica in Itatia, 2a ed., Bari, 1988; R. BONINI, Disegno storico del diritto privato italiano (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942), 2 ed., Bologna, 1990; In,, Giustiniano nella storia: il mito e la critica nel Settecento illuminista. Con la prima parte di un'antologia di testi: / problemi giuridici nel Settecento illuminista, Torino, 1991.
16) Sull'evoluzione della figura del giudice cfr. AA.VV., L'educazione giuridica, voi. Ili: La responsabilità del giudice, Perugia, 1978; A. GIULIANI S N. PICARDI, La responsabilità del giudice, Milano, 1987.