Rassegna storica del Risorgimento

CRISPI VINCENZO; ITALIA RIFORME AMMINISTRATIVE 1887-1890
anno <1993>   pagina <138>
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Vita dell'Istituto
Ogniqualvolta venga meno il numero di tredici consiglieri non eletti, il Consiglio prowederà nella prima seduta successiva a reintegrare detto numero operando una scelta fra docenti o studiosi di sicura fama.
I cinque membri eletti dalla Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Tra i suoi membri il Consiglio nomina un Vice presidente, un Segretario generale e due Revisori dei conti, che durano in tali cariche tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 4 - In ogni Provincia in cui vi siano non meno di venti soci può essere costituito un Comitato, al quale spetta Ha realizzazione locale dei compiti dell'Istituto.
Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto di un Presidente, di cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.
Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comitato riuniti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione è segreta. I soci impediti di partecipare all'assemblea possono far pervenire a quest'ultima il loro voto in busta chiusa.
I Presidenti dei Consigli direttivi, riuniti anch'essi in assemblea, procedono a loro volta, ogni tre anni, alla elezione di cinque rappresentanti presso il Consiglio di Presidenza dell'Istituto, di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 5 - Le modalità per le adunanze delle assemblee dei soci e dà Presidenti dei Comitati provinciali sono stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 10.
Art. 6 - Il Consiglio di Presidenza e i Presidenti dei Comitati, provinciali costitui­scono la Consulta dell'Istituto.
La Consulta viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approva­zione dei bilanci, per l'esame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comitati, per la formulazione del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientifici.
Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 7 - Può essere socio dell'Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande d'ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore.
I sooi possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno diritto alla Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presi­denza o dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.
II Consiglio di Presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell'Istituto.
Art. 8 - Le quote sociali vengono fissate dalla Consulta.
1 Comitati fprovineialli versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di Presidenza.
Le quote dei soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al raggiun­gimento della somma di un milione.
L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9-1 congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno.
La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale designato dalla Consulta.
Art. 10 - Il Consiglio di Presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Rego­lamento esecutivo del presente statuto.
Approvato con D.P.R. del 1 marzo 1955, n. 357, modificato con D.P.R. del 2 aprile 1957, n. 466, con D.P.R. del 5 settembre 1967, n. 1014, e con D.P.R. del 30 gennaio 1974, n. 94.