Rassegna storica del Risorgimento

CRISPI VINCENZO; ITALIA RIFORME AMMINISTRATIVE 1887-1890
anno <1993>   pagina <139>
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Vita dell'Istituto
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REGOLAMENTO ESECUTIVO
Art. I - L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusiva­mente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo Statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 94, del 30 gennaio 1974.
Art. 2 - Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale dell'ente; di intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati.
Art. 3-11 Vice-presidente adempie agli unici che gli sono delegati dal Presidente e Ilo sostituisce in caso di assenza. Il Segretario generale coadiuva il Presidente nella dire­zione scientifica e nell'amministrazione, controfirma i mandati di pagamento, sovrintende al lavoro del personale, è segretario di redazione della Rassegna storica del Risorgimento .
Art. 4 - Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Per la trattazione di questioni urgenti il Presidente può convocare una Giunta com­posta del Presidente, del Vice-presidente, del Segretario generale, di quattro consiglieri, tra i quali un rappresentante dei Comitati.
Art. 5-11 Museo centrale del Risorgimento in Roma è posto alle dirette dipendenze della Presidenza dell'Istituto.
Art. 6-11 Consiglio di presidenza può istituire all'estero gruppi di studio alle proprie dirette dipendenze.
Art. 7-1 Comitati locali, che possono coordinarsi in ambito regionale, cooperano al raggiungimento dei fini culturali dell'Istituto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa e piena responsabilità amministrativa e finanziaria nell'ambito delle disposizioni statutarie. I Presidenti dei Comitati sono tenuti a presentare alla Presidenza dell'Istituto, prima della annuale seduta della Consulta di cui all'art. 6 dello Statuto, una relazione sull'opera svolta.
Art. 8 - Per la istituzione di nuovi Comitati e per la riorganizzazione di quelli rimasti inoperosi o che non abbiano più il numero di soci prescritto dall'art. 4 dello Statuto, la Presidenza ha facoltà di nominare Commissari straordinari.
Art. 9 - L'elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dei singoli Comitati avviene a maggioranza di voti, con scrutinio segreto, da parte dei soci locali in regola con E versamento delle quote.
U Presidente uscente o il Commissario straordinario convoca i soci in assemblea, inviando loro per posta, dieci giorni prima della data fissata, l'ordine del giorno della seduta, la scheda di votazione e due buste di diverso formato: l'una priva di indicazioni esteriori, destinata a contenere la scheda, l'altra, preventivamente indirizzata al Comitato, con a tergo l'indicazione: spedisce il socio....
Ciascun socio porterà personalmente all'assemblea la scheda racchiusa nella prima busta.
In caso di legittimo impedimento, è data facoltà ai soci di inviare all'assemblea, prima della fine delle operazioni di voto, la propria scheda entro la busta senza indicazioni esteriori. Questa, a sua volta, sarà chiusa nell'altra, sul retro della quale il socio avrà apposto a penna la propria firma. Qualunque altro segno sulla scheda o sulla busta e la man­canza della firma sul retro dell'altra, comportano la nullità del voto. Riscontrati sull'elenco dei soci i nomi dei votanti a domicilio, le buste bianche contenenti i voti di questi ultimi vengono mescolate con quelle dei soci presenti. Lo spoglio delle schede a mezzo di due scrutatori scelti dall'assemblea tra i presenti e 'la proclamazione dei risultati si effettuano davanti all'assemblea stessa.
Il nuovo Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario-tesoriere. Il Presidente eletto annuncia alla Presidenza dell'Istituto l'esito delle votazioni e riferisce sulla regolarità del loro svolgimento.