Rassegna storica del Risorgimento

DE SANCTIS FRANCESCO; EBREI STORIA; FORTUNATO GIUSTINO
anno <1993>   pagina <295>
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Istituzioni e Risorgimento 295
mana diventava anche potente strumento di progresso economico e so­ciale, e le fonti giustinianee, pur nella sacertà della tradizione, erano pie­gate a scopi imprevedutL Nel decimo libro delle quaestiones (D. 18.7.7), Papiniano aveva discusso i problemi posti dalla vendita di uno schiavo con la clausola che non fosse mai condotto in Italia; un patto aggiunto aveva, fra l'altro, previsto una pena pecuniaria quale sanzione per l'ina­dempimento. Si tratta di un testo ben noto, dalla vecchia teoria gene­rale della pena convenzionale di Bertolini fino alle recentissime ricerche di Me Ginn sui restrittive covenants, frequenti nelle vendite di schiavi. Il dettato papinianeo, sospetto di interpolazione, fu da Emilio Betti drasti­camente rivendicato ad una perfetta classicità ; le apparenti contraddi­zioni con altri passi delle quaestiones furono risolte da Pasquale Voci, con chiara efficacia pedagogica, in un diffuso corso di Pandette. La san­zione, convenuta senza usare la forma della stipulatio, poteva essere fatta valere anche se sorretta da un interesse di pura indole morale, social­mente apprezzabile, come l'intento di favorire lo schiavo exportatus in Ita­lia soltanto poenae causa. Me Ginn ha notato che il giurista accoglieva una tendenza politica dell'età severiana: reprimere la duritia verso gli schiavi, cum beneficio adfici hominem intersit hominis . Cattaneo poneva il frammento di Papiniano quasi come epigrafe alle riflessioni sulla tolle­ranza; così, le sottili distinzioni favorevoli allo schiavo e il tentativo di proteggere anche un interesse non pecuniario giustificavano la più ampia libertà di investire nelle campagne d'Europa.
D'altronde, la sapienza legislativa degli antichi maestri aveva inse­gnato che proprio l' ambiguità delle leggi offriva la più favorevole occasione per mitigarle : bastava citare la reguta, la brevis rerum nar­ratici di Pomponio (D.50.17.20, 1.7 ad Sabinum). Anche Modestino aveva affermato che la durior interpretatio di quanto era stato salubriter intra-diictum prò utilitate hominum non era consentita da alcuna iurte ratio aut aequitatte benignitas (D. 1.3.25, 1.8 responsorum); e Ulpiano ripren­dendo una massima di Sesto Pedio aveva indicato appunto la bona occasio per estendere ad eandem utilitatem, sempre grazie àWinterpretatio, ogni innovazione legislativa (D.1.3.13, 1.1 ad edictum aedilium curuliwri). difficile dire se le autorità cantonali della Landschaft avessero qualche familiarità con queste fonti; è certo che esse servivano a corroborare l'uso atipico di un notissimo brano di Paolo: Est autem emptio iuris gentium, et ideo consensu peragitur (D. 18.1.1.2, 1.33 ad edictum). Perciò, i trattati con la Francia che ammettevano alla possidenza tutti i fran­cesi senza divario di religioni dovevano, in quanto fonti iuris gentium, prevalere sugli statuti e sulle leggi locali. L'interpretatio consolidata di Pothier, nelle diffuse traduzioni veneziane, forniva un'ulteriore conferma: Nella compera si ha riguardo al solo gius delle genti; e perciò la com­pera si eseguisce col consenso [...] e non esige le formalità di gius civile . I fratelli Wahl potevano investire con serena fiducia: confondendo il ius gentium con i trattati internazionali, si poteva infatti favorire anche nelle campagne di Basilea il modello lombardo di un'agricoltura fon­data sul cospicuo impiego dei capitali e sulle tecniche più avanzate. L'oblio funesto della legge romana aveva condotto a risultati aber­ranti: il codice civile francese, concepito dalle assemblee rivoluzionarie,