Rassegna storica del Risorgimento
GENOVA PORTO 1901-1910; MURIALDI LUIGI
anno
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1993
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Giuseppe Barbalace
di trarre cioè dalle trattative il maggior vantaggio possibile per le organizzazioni, domandò dei denari di anticipo alla Aedes ed ebbe, dapprima, lo sconto di alcune cambiali dell'Alleanza cooperativa ligure Avanti!, avallate dal Canepa, per la somma di lire 45.000, ed in seguito il deposito, presso l'Istituto di Credito Cooperativo, di lire 100.000. Si volle, dall'Aedes, l'avallo del Canepa per suggerimento del Murìaldi ai quale la Società Aedes, non conoscendo la solvibilità dell'Alleanza, aveva chiesto la firma di una persona solvibile (deposizione dell'aw. Parodi). Le cambiali, alla scadenza, vennero estinte. L'importo di esse e del mutuo di lire centomila, nel quale vennero poi trattenute 45.000 delle cambiali, fu adoperato per i bisogni della cooperativa. Tutto ciò è stato pagato alla Aedes e ogni rapporto per tale prestito è finito (deposizioni di Murialdi, Massone, Parodi). Seguì, poi, la vendita, fatta dall'Aedes alla Cooperativa case popolari, di aree per circa 300/mila lire a condizioni vantaggiosissime per la cooperativa mentre la Aedes si accontentò di lire quattro al mq. incassandone solo una e prendendo ipoteca per le altre tre sulle aree stesse. Con la rivendita di dette aree, e col plus-valore di esse, la Cooperativa intende estinguere le cambiali di lire 145/mila create per la vita de II Lavoro. Ed, effettivamente, una parte delle aree fu venduta a lire sette al mq. [...]. Per quanto sia rimasto assodato, nessuna somma andò direttamente a II Lavoro in dipendenza dei due contratti citati, conclusi a tutto vantaggio delle organizzazioni, e solo possa ammettersi che II Lavoro ne abbia tratto vantaggio, indirettamente, mercè i sussidi ricevuti dalle organizzazioni per la sua esistenza .
Poiché II Corriere di Genova sostiene che, tra II Lavoro e l'Aedes vi siano stati accordi nelle elezioni amministrative del 1906 , anche di tale assunto le risultanze processuali hanno assodato l'infondatezza. In occasione della presentazione del progetto del piano regolatore di Ai-baro e, poi, dell'acquisto, da parte del Comune, delle strade eseguite dalla Aedes, Il Lavoro criticò severamente la convenzione del Municipio con l'Aedes . Infine, dicerie infondate le pretese cambiali di Perrone a II Lavoro e le oblazioni di personalità politiche della democrazia. Dicerie infondate che non possono intaccare, menomamente, l'onorabilità de II Lavoro .
La sentenza del 3 agosto 1909 non vuole negare al Becherucci lo sviluppo larghissimo e la importanza grandiosa della stampa, la sua missione civilizzatrice e morale, né vuol disconoscere in essa la facoltà di sorveglianza e di esporre, alla luce della pubblicità, fatti ignorati e riprensibili in nome della libertà della critica e della pubblica censura [...]. L'esercizio di tale missione e facoltà non autorizza l'uso di parole ingiuriose e diffamatorie verso chicchessia òhe nulla hanno di comune colla pubblica moralità o l'interesse dei cittadini. Pertanto, il Tribunale di Genova condanna il Becherucci ed il Morando alla pena della reclusione per mesi undici e giorni venti ed alla multa di lire 1.262, tutti in solido alle spese processuali, ai danni verso le parti lese, costituite parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di costi" tuzione e rappresentanza accordando, intanto, una provvisionale a favore del Chinati in lire cento .3*>
39) Cfr, Ivi, fotocopia dattiloscritto sentenza, in data Genova 3 agosto 1909, Tri
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