Rassegna storica del Risorgimento
GENOVA PORTO 1901-1910; MURIALDI LUIGI
anno
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1993
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541
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Il porto di Genova in età giolittiana 541
il personale appartenente alle leghe, 'liberi però nella scelta fra di esso. Le leghe si impegnano però a provvedere alle condizioni di quei lavoratori che attualmente si trovano in porto e che non sono in esse inscritti mettendoli nel proprio seno, qualora risultassero idonei, su parere della commissione arbitrale prevista dall'art. 2 delle presenti norme.
Art. 2 - È istituita una commissione arbitrale formata da 3 rappresentanti dei negozianti e da 3 rappresentanti delle leghe dei lavoratori, nominati dalle parti interessate, ed un presidente.
Il presidente sarà scelto dai 6 componenti la commissione di comune accordo.
Nel caso di mancato accordo la scelta del presidente è deferita al Sindaco di Genova.
Art. 3 - Saranno sottoposte alia commissione, per giudicare se siano passibili delle penalità stabilite, soltanto le infrazioni alle norme e tariffe pattuite e le astensioni dal lavoro che abbiano, per causale, questioni di tariffe, orari e modalità di lavoro concordate il 31 marzo 1902.
Art. 4 - La commissione arbitrale potrà applicare penalità varianti da lire cinquanta come minimo fino a un massimo di lire mille per le infrazioni a patti stabiliti.
Nel caso in cui si ripetesse il fatto pel quale fu già applicata la penalità, la stessa può essere aumentata di un quarto, quando sia inferiore alle lire cinquecento, e di un decimo negli altri casi.
In nessun caso potranno essere applicate penalità superiori alle lire duemila.
Art. 5 - Quando, per ragioni di sicurezza o di incoluimità dei lavoratori, si verificassero astensioni, queste non saranno passibili di penalità; però, in caso di contestazione, saranno sottoposte al giudizio della commissione.
Art. 6 - Oltre le feste riconosciute dallo Stato, saranno altresì considerati giorni festivi il 1 maggio, il 2 novembre ed il 26 dicembre.
Art. 7-1 deliberati della commissione arbitrale saranno inappellabili.
Art. 8 - Per la garanzia dei pagamenti delle penalità, inflitte dalla commissione, le leghe provvederanno col fondo della cassa ritenute ed i signori negozianti risponderanno personalmente.
Quando, però, il negoziante colpito da multa si rifiutasse o, per qualsiasi ragione, non ottemperasse al pagamento della somma dovuta, è responsabile del pagamento l'Associazione dei negozianti, costituita sotto il titolo Associazione generale del commercio dei carboni fossili .
Art. 9 - Il pagamento dei salari ai lavoratori non potrà in alcun modo essere fatto nelle osterie.
Art. 10 - I negozianti tutti si accerteranno che i loro dipendenti assicurino i lavoratori contro gli infortuni alle condizioni sancite dalla legge.