Rassegna storica del Risorgimento

GENOVA PORTO 1901-1910; MURIALDI LUIGI
anno <1993>   pagina <541>
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Il porto di Genova in età giolittiana 541
il personale appartenente alle leghe, 'liberi però nella scelta fra di esso. Le leghe si impegnano però a provvedere alle condizioni di quei la­voratori che attualmente si trovano in porto e che non sono in esse in­scritti mettendoli nel proprio seno, qualora risultassero idonei, su parere della commissione arbitrale prevista dall'art. 2 delle presenti norme.
Art. 2 - È istituita una commissione arbitrale formata da 3 rappresen­tanti dei negozianti e da 3 rappresentanti delle leghe dei lavoratori, no­minati dalle parti interessate, ed un presidente.
Il presidente sarà scelto dai 6 componenti la commissione di comune accordo.
Nel caso di mancato accordo la scelta del presidente è deferita al Sindaco di Genova.
Art. 3 - Saranno sottoposte alia commissione, per giudicare se siano pas­sibili delle penalità stabilite, soltanto le infrazioni alle norme e tariffe pattuite e le astensioni dal lavoro che abbiano, per causale, questioni di tariffe, orari e modalità di lavoro concordate il 31 marzo 1902.
Art. 4 - La commissione arbitrale potrà applicare penalità varianti da lire cinquanta come minimo fino a un massimo di lire mille per le infrazioni a patti stabiliti.
Nel caso in cui si ripetesse il fatto pel quale fu già applicata la penalità, la stessa può essere aumentata di un quarto, quando sia infe­riore alle lire cinquecento, e di un decimo negli altri casi.
In nessun caso potranno essere applicate penalità superiori alle lire duemila.
Art. 5 - Quando, per ragioni di sicurezza o di incoluimità dei lavoratori, si verificassero astensioni, queste non saranno passibili di penalità; però, in caso di contestazione, saranno sottoposte al giudizio della commissione.
Art. 6 - Oltre le feste riconosciute dallo Stato, saranno altresì considerati giorni festivi il 1 maggio, il 2 novembre ed il 26 dicembre.
Art. 7-1 deliberati della commissione arbitrale saranno inappellabili.
Art. 8 - Per la garanzia dei pagamenti delle penalità, inflitte dalla com­missione, le leghe provvederanno col fondo della cassa ritenute ed i si­gnori negozianti risponderanno personalmente.
Quando, però, il negoziante colpito da multa si rifiutasse o, per qual­siasi ragione, non ottemperasse al pagamento della somma dovuta, è responsabile del pagamento l'Associazione dei negozianti, costituita sotto il titolo Associazione generale del commercio dei carboni fossili .
Art. 9 - Il pagamento dei salari ai lavoratori non potrà in alcun modo essere fatto nelle osterie.
Art. 10 - I negozianti tutti si accerteranno che i loro dipendenti assicurino i lavoratori contro gli infortuni alle condizioni sancite dalla legge.