Rassegna storica del Risorgimento
GENOVA PORTO 1901-1910; MURIALDI LUIGI
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1993
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548 Giuseppe Barbalace
e) aprire alle cooperative conti correnti allo scoperto con quelle garanzie o cautele che il consiglio d'amministrazione crederà di stabilire;
f) in via eccezionale compiere dette operazioni anche con privati, secondo quelle limitazioni che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione.
Art. 7 - Il capitale sociale è di L. 300.000, diviso in 3.000 azioni da L. 100 cadauna.
Art. 8 - Le azioni sono nominative e non potranno essere trasferite o cedute se non col consenso del consiglio d'amministrazione.
Art. 10 - Il socio si obbliga a sottoporsi alle norme del presente statuto e a versare i decimi quando saranno richiesti dal consiglio d'amministrazione. I versamenti non potranno essere chiamati che gradualmente e col preavviso di un mese.
Art. 19 - Ogni socio ha un voto fino a 5 azioni; per le azioni in più delle 5 ha diritto ad un voto per ogni 5 azioni.
Art. 25-1 consiglieri non contraggono, a causa della amministrazione, responsabilità personale per gli affari sociali. Essi dovranno prestare cauzione a termine dell'art. 123 del Codice Commerciale.
Art. 29 - Gli utili risultanti saranno ripartiti come segue:
a) il 19 al fondo di riserva;
b) il 7 al direttore; e) il 7 agli impiegati;
d) il 7/o al consiglio d'amministrazione;
e) il 10 a istituzioni che favoriscono la propaganda cooperativa e l'istruzione professionale a giudizio dell'assemblea;
f) il 50 al capitale.
Qualora quest'ultima aliquota superasse il 5 sul capitale versato, l'assemblea delibererà di volta in volta in quali proporzioni la parte esuberante dovrà essere ripartita in aumento delle percentuali di cui alle lettere a, b, e, e.