Rassegna storica del Risorgimento

Epaminonda Farini. Domenico Farini. Epistolari. Secolo XIX
anno <1994>   pagina <135>
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Vita dell'Istituto
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Art. 4 - In ogni Provincia in cui vi siano non meno di venti soci può essere costituito un Comitato, al quale spetta la realizzazione locale dei compiti dell'Istituto.
Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto di un Pre­sidente, di cinque membri eflettivi e di membri aggregati in numero indeter­minato.
Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comitato riuniti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione è segreta. I soci impediti di partecipare all'assemblea possono far pervenire a quest'ultima il loro voto in busta chiusa.
I Presidenti dei Consigli direttivi, riuniti anch'essi in assemblea, proce­dono a loro volta, ogni tre anni, alla elezione di cinque rappresentanti presso il Consiglio di Presidenza dell'Istituto, di cui al terzo comma dell'articolo pre­cedente.
Art. 5 - Le modalità per le adunanze delle assemblee dei soci e dei Presidenti dei Comitati provinciali sono stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 10.
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Art. 6 - Il Consiglio di Presidenza e i Presidenti dei Comitati provin­ciali costituiscono la Consulta dell'Istituto.
La Consulta viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione dei bilanci, per l'esame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comitati, per la formulazione dei programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientifici.
Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 7 - Può essere socio dell'Istituto chi ne fa domanda o diretta­mente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande d'am­missione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore.
I soci possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno diritto alla Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presidenza o dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.
II Consiglio di Presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente coo­perato al raggiungimento dei fini dell'Istituto.
Art. 8 - Le quote sociali vengono fissate dalla Consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il ter­mine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di Presidenza.
Le quote dei soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al raggiungimento della somma di un milione.
L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9-1 congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta al­l'anno.
La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale designato dalla Consulta.
Art. 10 - Il Consiglio di Presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente statuto.
Approvato con D.P.R. del 1 marzo J955, n. 357, modificato con D.P.R* del 2 aprile 1957, n. 466, con V.P.R. del 5 settembre 1967, n. 1014, e con V.P.R. del 30 gennaio 1974, n. 94,