Rassegna storica del Risorgimento
Italia. Genova. Secolo XIX
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1994
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La mendicità a Genova
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impotenti . Gli oboli degli agiati e la questua nelle Chiese non sono sufficienti a risolvere il problema: non meno importante è il soccorso domestico ai vergognosi, persone civili senza impiego che mancano assolutamente del necessario . Occorre dar lavoro, anche a domicilio.
Il progetto dell'Istituto di Carità comprende 25 articoli: il primo ne precisa le finalità di soccorrere gli indigenti ed estirpare la mendicità. L'art. 19 prevede la costituzione di sei deputazioni di carità, composte ciascuna da un rappresentante del clero, da quattro impiegati, da una rappresentanza delle Dame di Misericordia, da due signore e due signori tra i più ragguardevoli dell'uno e dell'altro ceto . L'art. 20 ne elenca Ì compiti: prendere cognizione dei poveri nei loro quartieri, e inviarli all'Albergo o al lavoro; invitare le persone comode a dare il loro aiuto. Gli artt. 22 e 23 riguardano il versamento e l'utilizzazione dei prodotti della questua e la periodicità delle riunioni.
Il progetto di regolamento della Casa di Lavoro è suddiviso in tre capi e comprende trenta articoli relativi ai particolari tecnici dell'opificio, ai mezzi di finanziamento, ai bilanci. Sviluppa, insomma, il terzo punto del piano preHminare. I fondi dovrebbero provenire da sussidi che venissero dal Sovrano, dal Corpo di Città, da persone caritatevoli, dal prodotto dei lavori. Procurati con certezza i mezzi, sarà proibito questuare; chi, dopo otto giorni, fosse trovato a mendicare, deve essere mandato all'Albergo dei Poveri; i forestieri saranno arrestati ed estradati, rimandati a casa o all'Albergo stesso a carico delle rispettive comunità. Il Magistrato di Misericordia deve versare, per i ricoveri coatti, una mensilità. Abolita la mendicità, i poveri devono essere impiegati nei lavori pubblici o alla costituenda Casa di Lavoro; i ragazzi saranno istruiti nella religione, nella lettura e nella scrittura, e in qualche arte. I poveri impotenti (art. 12 del regolamento proposto per l'Istituto di Carità) come i ciechi, gli storpi saranno mandati alla porta delle Chiese con una bussola chiusa portante la marca dell'Istituto; una porzione di ciò che raccoglieranno andrà a loro profitto: il resto, a vantaggio del-i'Istituto . Questua regolamentata e autorizzata, dunque, e non totalmente abolita. Si propone (art. 13) la creazione di una Deputazione di Carità composta da 11 membri, presieduta dall'Arcivescovo, e composta, tra gli altri, dall'Intendente Generale, il Direttore di Polizia, un rappresentante dell'Albergo e uno dei due sindaci, e sei delegati dei sei quartieri della città.
Per quello che riguarda in particolare la Casa di Lavoro, se ne prevede la sede in una porzione di locali dell'Albergo: vi saranno filature, tessiture, produzione di calze, berrette e cavigliere da una parte delle donne; gli uornini eserciteranno il lavoro di sarto, calzolaio, falegname, tornitore, fabbro. Saranno utilizzati maestri delle medesime arti stabiliti in città, e forniti utensili e materie prime. I fanciulli saranno