Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Genova. Secolo XIX
anno <1994>   pagina <495>
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La mendicità a Genova
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impotenti . Gli oboli degli agiati e la questua nelle Chiese non sono sufficienti a risolvere il problema: non meno importante è il soccorso domestico ai vergognosi, persone civili senza impiego che mancano as­solutamente del necessario . Occorre dar lavoro, anche a domicilio.
Il progetto dell'Istituto di Carità comprende 25 articoli: il primo ne precisa le finalità di soccorrere gli indigenti ed estirpare la mendi­cità. L'art. 19 prevede la costituzione di sei deputazioni di carità, com­poste ciascuna da un rappresentante del clero, da quattro impiegati, da una rappresentanza delle Dame di Misericordia, da due signore e due signori tra i più ragguardevoli dell'uno e dell'altro ceto . L'art. 20 ne elenca Ì compiti: prendere cognizione dei poveri nei loro quartieri, e inviarli all'Albergo o al lavoro; invitare le persone comode a dare il loro aiuto. Gli artt. 22 e 23 riguardano il versamento e l'utilizzazione dei prodotti della questua e la periodicità delle riunioni.
Il progetto di regolamento della Casa di Lavoro è suddiviso in tre capi e comprende trenta articoli relativi ai particolari tecnici dell'opi­ficio, ai mezzi di finanziamento, ai bilanci. Sviluppa, insomma, il terzo punto del piano preHminare. I fondi dovrebbero provenire da sussidi che venissero dal Sovrano, dal Corpo di Città, da persone caritatevoli, dal prodotto dei lavori. Procurati con certezza i mezzi, sarà proibito questuare; chi, dopo otto giorni, fosse trovato a mendicare, deve essere mandato all'Albergo dei Poveri; i forestieri saranno arrestati ed estra­dati, rimandati a casa o all'Albergo stesso a carico delle rispettive co­munità. Il Magistrato di Misericordia deve versare, per i ricoveri coatti, una mensilità. Abolita la mendicità, i poveri devono essere impiegati nei lavori pubblici o alla costituenda Casa di Lavoro; i ragazzi saranno istruiti nella religione, nella lettura e nella scrittura, e in qualche arte. I poveri impotenti (art. 12 del regolamento proposto per l'Istituto di Carità) come i ciechi, gli storpi saranno mandati alla porta delle Chiese con una bussola chiusa portante la marca dell'Istituto; una porzione di ciò che raccoglieranno andrà a loro profitto: il resto, a vantaggio del-i'Istituto . Questua regolamentata e autorizzata, dunque, e non total­mente abolita. Si propone (art. 13) la creazione di una Deputazione di Carità composta da 11 membri, presieduta dall'Arcivescovo, e composta, tra gli altri, dall'Intendente Generale, il Direttore di Polizia, un rappre­sentante dell'Albergo e uno dei due sindaci, e sei delegati dei sei quar­tieri della città.
Per quello che riguarda in particolare la Casa di Lavoro, se ne pre­vede la sede in una porzione di locali dell'Albergo: vi saranno fila­ture, tessiture, produzione di calze, berrette e cavigliere da una parte delle donne; gli uornini eserciteranno il lavoro di sarto, calzolaio, fale­gname, tornitore, fabbro. Saranno utilizzati maestri delle medesime arti stabiliti in città, e forniti utensili e materie prime. I fanciulli saranno