Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Genova. Secolo XIX
anno <1994>   pagina <503>
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La mendicità a Genova
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Alessandro Pallavicino. Stabilisce che la Giunta Superiore venga auto­rizzata a valersi di tutti i fondi e redditi che da qualsiasi pia Ammi­nistrazione sia pubblica che privata debbono secondo la volontà degli istitutori o testatori distribuirsi in denaro ai poveri * vergognosi *, po­veri in genere o " poveri di Cristo o altre espressioni equivalenti, ai quali fondi e redditi non sia stata data dai disponenti altro speciale uso, impiego o destinazione, derogando ove d'uopo e con prevj concerti per ciò che riguarda soltanto la nomina degli Amministratori al dispo­sto nei titoli di fondazione . In pratica, tutti i mezzi delle numerosis­sime opere pie non rigorosamente vincolati vanno posti a disposizione di un organismo centrale, che deve disporne razionalmente anche per indispensabili soccorsi a domicilio. Pallavicino mette a verbale di op­porsi a consigliare la soppressione dei diritti di proprietà lasciati dai testatori . Gli altri membri ribattono che i fondi delle pubbliche am­ministrazioni destinati ai poveri non sarebbero sufficienti per il mante­nimento dell'Albergo dei Poveri di Carbonara e per gli altri soccorsi che la Commissione propone all'articolo 2 del progetto. Rilevano inoltre che dalle molteplici distribuzioni nasce il disordine che molti tra i poveri percepiscono da più amministrazioni e che molti rimangono senza essere soccorsi .26)
Bermondi, Avvocato Generale dello Stato, l'il aprile 1835 giudica il progetto lodevolissimo e tratta diffusamente dei gravi disordini che possono derivare dalla illimitata libertà di andar mendicando in ogni luogo. Nel 1831 egli scrive il Regio Governo passava a dare ordini per impedire quella specie di vagabondaggio, e ad ogni modo ciò non dovesse essere permesso se non a coloro soltanto la cui vera e assoluta povertà fosse comprovata dalle opportune certifica­zioni del Parroco o del Sindaco . Per altra parte prosegue il numero degli accattoni va qui talmente crescendo che ne sono ingombre e rattristate le strade e le pubbliche passeggiate e i cittadini vengono continuamente molestati dalle loro grida e dalla loro non comune insi­stenza . Per quanto riguarda l'art. 11 tanto discusso, è giusto e legit­timo: non tocca affatto al fine precipuo dei medesimi lasciti; giova assai più che non l'elemosina che viene fatta ai poveri che vanno ac­cattando di porta in porta per le piazze e le strade pubbliche. Spesso sotto il colore di persone povere e vergognose vengono soccorse di quelle che non sono né l'una cosa, né l'altra. È comunque necessaria la tutela dello Stato sulle opere pie. Suggerisce alcune modifiche del tutto marginali al progetto.27*
a> A.S.T., 102. "Progetto per estirpare la pubblica mendicità, 5 marzo 1835. 27) A.S.T., 102. Rea! Sonato di Genova, Ufficio dell'Avvocato Generale Barto-