Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Genova. Secolo XIX
anno <1994>   pagina <506>
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Bianca Montale
rappresentanti delle fondazioni, e non si tradirebbe la volontà dei te-statari.3'1
Il 29 novembre 1836 vengono finalmente fissate per legge le con­dizioni dei ricoveri di mendicità nel Regno di Sardegna. Al capo II, art. 7, si stabilisce che dove esistano stabilimenti di mendicità ogni individuo trovato a questuare deve essere arrestato e consegnato alla polizia, che adotterà vari provvedimenti: per i recidivi è previsto il carcere, o la casa di correzione e lavoro. Il Regio Editto del 24 di­cembre 1836 è relativo al sistema economico e alla composizione di congregazioni e consigli di carità.32) A Genova, mancando un ricovero, la situazione non muta rispetto ai decenni antecedenti.
H dibattito comunque continua, senza approdare a nulla di con­creto. Nel 1837 Felice Isnardi, volontario dell'Ufficio di Intendenza, in­via a Torino un manoscritto, poi pubblicato: Relazione ond'è chiarito il modo di abolire l'accattonaggio in Genova. Anche qui la mendicità volontaria è considerata scioperatezza: occorre dar lavoro ai poveri va­lidi, e affidare l'assistenza agli invalidi al Magistrato, alle Dame di Mi­sericordia e all'opera del Mandiletto.3
Il nuovo codice penale pubblicato nel 1839 al capo III, sez. I, si occupa di oziosi e vagabondi. I primi (art. 452) saranno per questo solo fatto puniti col carcere da tre a sei mesi . Per quanto riguarda i mendicanti (art. 456), Niuno potrà andare pubblicamente questuando se non conformandosi alle leggi e ai regolamenti, sotto la pena del carcere estensibile ad un mese. Ove si tratti di mendicante valido ed abituale la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi, e se fosse arrestato questuando fuori della provincia di sua dimora sarà punito col carcere da due a sei mesi. Per i gruppi o famiglie la pena può arri-
31> A.S.T., 102. L'avvocato Generale Bermondi (11 aprile 1835, Ddv. 3/5239) annota a proposito della proposta del 5 marzo: Il ministro non ha per ora cre­duto opportuno di rispondere. Tadini riscrive al Primo Segretario Interni aggiun­gendo alcune considerazioni: mantenere all'Albergo i soli mendicanti che non mo­strassero a ciò ripugnanza 'lasciando gli altri continuare nell'esercizio déQa pubblica questua non servirebbe. L'Albergo ha quasi 2.000 ospiti: ne conteneva poco più della metà venti anni prima. Eppure i pubblici accattoni sono aumentati, avversi al lavoro e alla disciplina; preferiscono espatriare piuttosto che perdere la. libertà ,
Raccolta degli Atti, eh., Torino, Stamperia Reale, voi. II, Lettere Patenti n. 157, p. 827 e R. Editto n. 161, p. 855.
39 A.S.T., 102. Rapporti 10, 24 e 28 luglio 1837 - Al Primo Segretario di Stato per gli Aflari Interni, n. 7014 - Relazione ond'é chiarito il modo di abolire l'accattoneria in Genova. La memoria suscita sospetti perché in essa pare di scor­gere l'obbligazione agli spedali e all'Albergo dei Poveri di codesta città di sovvenire tutti, i poveri dell'antica Repubblica di Genova, I pil stabilimenti sono infatti de­finiti, storicamente, nazionali. H progetto è stampato l'anno dopo. Vedi FELICE ISNARDI, La cagione dell'accattoneria in Genova e il modo di estirparla, Genova, 1838.