Rassegna storica del Risorgimento
Italia. Genova. Secolo XIX
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1994
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Bianca Montale
rappresentanti delle fondazioni, e non si tradirebbe la volontà dei te-statari.3'1
Il 29 novembre 1836 vengono finalmente fissate per legge le condizioni dei ricoveri di mendicità nel Regno di Sardegna. Al capo II, art. 7, si stabilisce che dove esistano stabilimenti di mendicità ogni individuo trovato a questuare deve essere arrestato e consegnato alla polizia, che adotterà vari provvedimenti: per i recidivi è previsto il carcere, o la casa di correzione e lavoro. Il Regio Editto del 24 dicembre 1836 è relativo al sistema economico e alla composizione di congregazioni e consigli di carità.32) A Genova, mancando un ricovero, la situazione non muta rispetto ai decenni antecedenti.
H dibattito comunque continua, senza approdare a nulla di concreto. Nel 1837 Felice Isnardi, volontario dell'Ufficio di Intendenza, invia a Torino un manoscritto, poi pubblicato: Relazione ond'è chiarito il modo di abolire l'accattonaggio in Genova. Anche qui la mendicità volontaria è considerata scioperatezza: occorre dar lavoro ai poveri validi, e affidare l'assistenza agli invalidi al Magistrato, alle Dame di Misericordia e all'opera del Mandiletto.3
Il nuovo codice penale pubblicato nel 1839 al capo III, sez. I, si occupa di oziosi e vagabondi. I primi (art. 452) saranno per questo solo fatto puniti col carcere da tre a sei mesi . Per quanto riguarda i mendicanti (art. 456), Niuno potrà andare pubblicamente questuando se non conformandosi alle leggi e ai regolamenti, sotto la pena del carcere estensibile ad un mese. Ove si tratti di mendicante valido ed abituale la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi, e se fosse arrestato questuando fuori della provincia di sua dimora sarà punito col carcere da due a sei mesi. Per i gruppi o famiglie la pena può arri-
31> A.S.T., 102. L'avvocato Generale Bermondi (11 aprile 1835, Ddv. 3/5239) annota a proposito della proposta del 5 marzo: Il ministro non ha per ora creduto opportuno di rispondere. Tadini riscrive al Primo Segretario Interni aggiungendo alcune considerazioni: mantenere all'Albergo i soli mendicanti che non mostrassero a ciò ripugnanza 'lasciando gli altri continuare nell'esercizio déQa pubblica questua non servirebbe. L'Albergo ha quasi 2.000 ospiti: ne conteneva poco più della metà venti anni prima. Eppure i pubblici accattoni sono aumentati, avversi al lavoro e alla disciplina; preferiscono espatriare piuttosto che perdere la. libertà ,
Raccolta degli Atti, eh., Torino, Stamperia Reale, voi. II, Lettere Patenti n. 157, p. 827 e R. Editto n. 161, p. 855.
39 A.S.T., 102. Rapporti 10, 24 e 28 luglio 1837 - Al Primo Segretario di Stato per gli Aflari Interni, n. 7014 - Relazione ond'é chiarito il modo di abolire l'accattoneria in Genova. La memoria suscita sospetti perché in essa pare di scorgere l'obbligazione agli spedali e all'Albergo dei Poveri di codesta città di sovvenire tutti, i poveri dell'antica Repubblica di Genova, I pil stabilimenti sono infatti definiti, storicamente, nazionali. H progetto è stampato l'anno dopo. Vedi FELICE ISNARDI, La cagione dell'accattoneria in Genova e il modo di estirparla, Genova, 1838.