Rassegna storica del Risorgimento
1845 ; RIMINI ; ROMAGNA
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1921
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314
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314 Ottorino Montenovcsi
La Corte di Eoma fece, come suol dirsi, buon viso a cattivo giuoco, accolse cioè il immorandwnjj* promise anche di tradurlo in atto, almeno nelle linee principali, ma si guardò bene dall'introdurre nel suo organismo statale vere e proprie riforme, e quel poco che fece, con i vari editti e motu proprtì, lo fece, piti ehe altro, per mettersi in grado di affrontare le nuove situazioni, che i recenti disordini facevano prevedere.
Infatti, tutto si limitò air istituire cousigli comunali e provinciali, di cui la nomina però fu riservata esclusivamente al capo di ogni provincia, mentre le proposte da discutersi dovevano ricevere l'approvazione preventiva dell'autorità superiore.
Gli antichi abusi rimasero quasi tutti confermati, come l'amovibilità dei giudici; l'appello dalla cosa giudicata al supremo potere dello stato; il foro misto, per il quale i laici, anche negli affari civili, venivano sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica; la pena ridotta di un grado per i sacerdoti condannati; la procedura sommaria nei delitti politici, la moltiplicità dei tribunali privilegiati, (1) e via di .questo passo.
Si stabilirono anche alcune norme in materia penale e di procedura criminale, che tradivano anche troppo la mentalità del monaco, a cui, prima di assurgere ai fastigi del soglio, i silenzi claustrali avevano ispirato quella celebre opera polemica, che avrebbe dovuto ridurre al più completo silenzio, sconfìtti dalle loro stesse dottrine, i cosidetti novatori. (2)
Era ripristinata, infatti, la confisca per i delitti poHtàefj si comminavano largamente la pena di morte e i lavori forzati a vita, e la galera avrebbe punito chi fòsse stato anche in semplice corrispondenza con gli ascritti alle società segrete.
Nella procedura, si vietava agli imputati politici la scelta di un difensore e il confronto coi* testimoni; di più, la sentenza era inappellabile, il processo segreto e sommario, e i; dibattimenti si svolgevano a porte chiuse.
In materia civile,; ;ftì modificato alquanto il diritto romano, specie nei riguardi delle successioni, con prevalenza però di diritti dei maschi sulle femmine. .,"
(t) Erano specialmente quello del VifCjirÌ8lK> di Roma, e quelli -descoviii (>ÀPpmLAjrU. MA-UBP: Il Trionfo della. Santa. Beé e dotta (Mesa contro gli assalti da' Novatori, wmibtttàì- e respinti colle stesse loro anni,