Rassegna storica del Risorgimento

1845 ; RIMINI ; ROMAGNA
anno <1921>   pagina <314>
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314 Ottorino Montenovcsi
La Corte di Eoma fece, come suol dirsi, buon viso a cat­tivo giuoco, accolse cioè il immorandwnjj* promise anche di tradurlo in atto, almeno nelle linee principali, ma si guardò bene dall'introdurre nel suo organismo statale vere e proprie riforme, e quel poco che fece, con i vari editti e motu proprtì, lo fece, piti ehe altro, per mettersi in grado di affrontare le nuove si­tuazioni, che i recenti disordini facevano prevedere.
Infatti, tutto si limitò air istituire cousigli comunali e pro­vinciali, di cui la nomina però fu riservata esclusivamente al capo di ogni provincia, mentre le proposte da discutersi dove­vano ricevere l'approvazione preventiva dell'autorità superiore.
Gli antichi abusi rimasero quasi tutti confermati, come l'a­movibilità dei giudici; l'appello dalla cosa giudicata al supremo potere dello stato; il foro misto, per il quale i laici, anche negli affari civili, venivano sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica; la pena ridotta di un grado per i sacerdoti condannati; la pro­cedura sommaria nei delitti politici, la moltiplicità dei tribunali privilegiati, (1) e via di .questo passo.
Si stabilirono anche alcune norme in materia penale e di procedura criminale, che tradivano anche troppo la mentalità del monaco, a cui, prima di assurgere ai fastigi del soglio, i si­lenzi claustrali avevano ispirato quella celebre opera polemica, che avrebbe dovuto ridurre al più completo silenzio, sconfìtti dalle loro stesse dottrine, i cosidetti novatori. (2)
Era ripristinata, infatti, la confisca per i delitti poHtàefj si comminavano largamente la pena di morte e i lavori forzati a vita, e la galera avrebbe punito chi fòsse stato anche in sem­plice corrispondenza con gli ascritti alle società segrete.
Nella procedura, si vietava agli imputati politici la scelta di un difensore e il confronto coi* testimoni; di più, la sen­tenza era inappellabile, il processo segreto e sommario, e i; di­battimenti si svolgevano a porte chiuse.
In materia civile,; ;ftì modificato alquanto il diritto romano, specie nei riguardi delle successioni, con prevalenza però di di­ritti dei maschi sulle femmine. .,"
(t) Erano specialmente quello del VifCjirÌ8lK> di Roma, e quelli -descoviii (>ÀPpmLAjrU. MA-UBP: Il Trionfo della. Santa. Beé e dotta (Mesa contro gli assalti da' Novatori, wmibtttàì- e respinti colle stesse loro anni,