Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Friuli. Modernismo
anno <1996>   pagina <126>
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Vita dell'Istituto
REGOLAMENTO ESECUTIVO
Art. 1 - L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusivamente culturali entro i limiti e con rordinamento fissati dallo Statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 94, del 30 gennaio 1974 e modificato con il Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 23 aprile 1994.
Art. 2 - Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a mag­gioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 3 - Il Museo Centrale del Risorgimento di Roma è posto alle di­rette dipendenze della Presidenza dell'Istituto.
Art. 4-11 Consiglio di presidenza può istituire all'estero gruppi di studio alle proprie dirette dipendenze.
Art. 5 - I Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali dell'Istituto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa e piena responsabilità amministrativa e finanziaria nell'ambito delle disposizioni statutarie. I Presidenti dei Comitati sono tenuti a presentare alla Presidenza del­l'Istituto, prima della annuale seduta della Consulta di cui all'art. 6 dello Statuto, una relazione sull'opera svolta.
Art. 6 - Per la istituzione di nuovi Comitati e per la riorganizzazione di quelli rimasti inoperosi o che non abbiano più il numero di soci prescritto dal­l'art. 4 dello Statuto, la Presidenza ha facoltà di nominare Commissari stra­ordinari.
Art. 7 - L'elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dei singoli Comitati avviene a maggioranza di voti, con scrutinio segreto, da parte dei soci locali in regola con il versamento delle quote.
Il Presidente uscente o il Commissario straordinario convoca i soci in assemblea, inviando loro per posta, dieci giorni prima della data fissata, l'ordine del giorno della seduta, la scheda di votazione e due buste di diverso formato: l'una priva di indicazioni esteriori, destinata a contenere la scheda, l'altra, preventivamente indirizzata al Comitato, con a tergo l'indicazione: spe­disce il socio... .
Ciascun socio porterà personalmente all'assemblea la scheda racchiusa nella prima busta.
In caso di legittimo impedimento, è data facoltà ai soci di inviare all'as­semblea, prima della fine delle operazioni di voto, la propria scheda entro la busta senza indicazioni esteriori. Questa, a sua volta, sarà chiusa nell'altra, sul retro della quale il socio avrà apposto a penna la propria firma. Qualunque altro segno sulla scheda o sulla busta e la mancanza della firma sul retro del­l'altra, comportano la nullità del voto. Riscontrati sull'elenco dei soci i nomi dei votanti a domicilio, le buste bianche contenenti i voti di questi ultimi