Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Storia economica. Destra storica. Secolo XIX
anno <1996>   pagina <218>
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Gianni Marongiu
imposte di fabbricazione.93*
Uguale e particolare attenzione fu posta alla disciplina della riscos­sione e della gestione delle risorse. Nel 1871 (quando ministro delle Finanze era Sella, nel governo Lanza) giunse in porto la leggeW) che, ispirandosi ai principi attuati nel Lombardo-Veneto dal 1816, prevedeva la riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovraimposte provinciali e comunali a mezzo di esattori comunali e consorziali, retribuiti ad aggio dal Comune, nominati per cinque anni e per concorso ad asta pubblica e che avevano l'obbligo del non riscosso per riscosso . Fu un lavoro enorme ma fu anche un passo importantissimo nella sistemazione delle pubbliche entrate tant'è che Sella, nel 1874, e Minghetti, nel 1876, constatarono che nella riscossione delle imposte dirette erano scomparsi o quasi gli antichi errori arretrati e confusioni .95)
Due anni prima, il 22 aprile 1869 (quando ministro delle Finanze era Cambray-Digny nel governo Menabrea), era stata promulgata la nuova legge sulla contabilità generale dello Stato96' che consentiva di correggere le numerose imperfezioni prima lamentate. La legge del novembre 1859, infatti, non pubblicata in tutte le parti del Regno e parecchi decreti e regolamenti successivamente emanati, non ispirati al concetto di una larga e razionale riforma, avevano creato una situazione di cose per cui tra un complicato congegno di uffici, di scritturazioni, di registrazioni erano an­date smarrite la chiarezza, la precisione, la verità nei pubblici conti. Quindi situazione del tesoro incerta; bilanci consuntivi non compilati; malsicuri apprezzamenti nella formazione dei bilanci preventivi; impossi­bilità di seguire il movimento e determinare con sicurezza le condizioni della finanza; il sindacato parlamentare reso illusorio e inefficace.97)
La legge del 1869 provvedeva, invece, alla tutela del patrimonio dello Stato e regolava le forme dei contratti, vietava il prolungamento dell'eser­cizio oltre Tanno, stabiliva la formazione dei due bilanci, di prima e di definitiva previsione, determinando rigorosamente il tempo della loro pre­sentazione al parlamento, migliorava la forma dei bilanci stessi con la
Al riguardo ampllus G. ALIBERTI, Mulini, mugnai e problemi annonari dal 1860 al 1880, Firenze, Gitóti-G. Barbera, 1970, pp. 173-189.
*> È la legge 20 aprile 1871, n, 192.
9Si Cosi G. ALESSIO, Saggio sul sistema tributario in Italia e suoi effetti econo­mici e sociali, 2 voli., Torino, Bocca, 1883-1887, voi. II, p. 890.
*> t U legge 22 aprile 1869, n. 5026, voluta da Sella fin dal 1865: essa è pubblicata da L. Izzo, La finanza pubblica nel primo decennio dell'unità italiana, Mi­lano, GiuiFrè, 1962, <p. 442 e sgg.
Ò Si vedano A. PLEBANO, Storia della finanza italiana dalla costituzione del nuovo Regno alla fine del secolo XIX, 3 voli., Torino, Roux e Frassati, 1889; voi. I, p. 277 e sgg., e P. MAESTRI, L'Italia economica, cit., p. 344.