Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Sidney Sonnino. Secoli XIX-XX
anno <1996>   pagina <487>
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Sidney Sonnino e il Torniamo allo Statuto 487
deplorevole ingerenza del Governo nelle elezioni; ma ancora la effettiva usurpazione per parte del Ministero dei poteri di esclusiva spettanza del Principe, riducendo questi ad una parte negativa e inattiva, e considerando il potere esecutivo come legalmente e realmente posseduto dal Ministero, non dal Re. L'esorbitare della Camera elettiva dalle sue funzioni e la sua invasione dei poteri della Corona si sono effettuate e sono state rese possibili mediante la dottrina che faceva dei rninistri del Re i ministri della Camera, cioè li sottoponeva alla diretta dipendenza delle mutevoli maggioranze parlamentari .M)
Sonnino ricordava inoltre che la somma degli interessi settoriali e particolari rappresentati nella Camera e ancor più quel loro aggregarsi va­riabile in tali maggioranze, non produceva come risultante l'interesse gene­rale dello Stato; per cui in un governo fondato quasi totalmente sul­l'elezione, manca nella alta direzione della cosa pubblica la rappresentanza dell'interesse collettivo e generale. ... Onde l'elemento elettivo apparisce meglio adatto a determinare l'indirizzo generale della legislazione e a sin­dacare l'azione del governo, che non a governare, sia direttamente, sia per delegazione .95) È sul filo di queste considerazioni che si manifesta la dif­ferenza rispetto ai citati scritti degli anni precedenti, che rappresenta anche una coerente decantazione nella applicazione del principio di separazione dei poteri. In essi, come si è notato, il governo era considerato anche nel rapporto di fiducia con la maggioranza parlamentare,96* sebbene fosse nell'istituto monarchico il fondamento per poter perseguire la finalità ad esso propria e specifica, cioè l'interesse generale. Inoltre, la funzione attiva della Corona non era precisata in tutte le sue implicazioni e articola­zioni, come ora avviene. Nel Torniamo allo Statuto è giudicata necessaria e urgente la rivendicazione del potere esecutivo alla persona del Principe , nel cui ambito il governo diventa l'organo responsabile dei suoi atti, venendo a perdere quel rilievo autonomo che di fatto si era acquistato. Ciò significa il rigetto della formula Il Re regna e non governa .98) È al Re invece che spetta la totalità del potere esecutivo, che egli esercita tramite ministri responsabili degli atti di governo, da lui nominati e revo­cabili, come spetta a lui una parte non inferiore a quella del Parlamento nel potere legislativo, avendo egli uguale diritto di proposta delle leggi ed essendone a lui solo riservata la sanzione .W) Tuttavia il ritorno allo
*> Ivi, pp. 578-579.
55) Ivi, pp. 576-577.
*9 V. Dove andiamo?, cit., in Scritti e discorsi, àx., p. 223.
Torniamo allo Statuto, p. 578.
98) Ivi, <pp. 586 e 597.
"> Ivi, <p. 590. Per il richiamo dei poteri del re secondo lo Statuto v. pp. 588-591.