Rassegna storica del Risorgimento
Italia. Sidney Sonnino. Secoli XIX-XX
anno
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1996
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pagina
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487
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Sidney Sonnino e il Torniamo allo Statuto 487
deplorevole ingerenza del Governo nelle elezioni; ma ancora la effettiva usurpazione per parte del Ministero dei poteri di esclusiva spettanza del Principe, riducendo questi ad una parte negativa e inattiva, e considerando il potere esecutivo come legalmente e realmente posseduto dal Ministero, non dal Re. L'esorbitare della Camera elettiva dalle sue funzioni e la sua invasione dei poteri della Corona si sono effettuate e sono state rese possibili mediante la dottrina che faceva dei rninistri del Re i ministri della Camera, cioè li sottoponeva alla diretta dipendenza delle mutevoli maggioranze parlamentari .M)
Sonnino ricordava inoltre che la somma degli interessi settoriali e particolari rappresentati nella Camera e ancor più quel loro aggregarsi variabile in tali maggioranze, non produceva come risultante l'interesse generale dello Stato; per cui in un governo fondato quasi totalmente sull'elezione, manca nella alta direzione della cosa pubblica la rappresentanza dell'interesse collettivo e generale. ... Onde l'elemento elettivo apparisce meglio adatto a determinare l'indirizzo generale della legislazione e a sindacare l'azione del governo, che non a governare, sia direttamente, sia per delegazione .95) È sul filo di queste considerazioni che si manifesta la differenza rispetto ai citati scritti degli anni precedenti, che rappresenta anche una coerente decantazione nella applicazione del principio di separazione dei poteri. In essi, come si è notato, il governo era considerato anche nel rapporto di fiducia con la maggioranza parlamentare,96* sebbene fosse nell'istituto monarchico il fondamento per poter perseguire la finalità ad esso propria e specifica, cioè l'interesse generale. Inoltre, la funzione attiva della Corona non era precisata in tutte le sue implicazioni e articolazioni, come ora avviene. Nel Torniamo allo Statuto è giudicata necessaria e urgente la rivendicazione del potere esecutivo alla persona del Principe , nel cui ambito il governo diventa l'organo responsabile dei suoi atti, venendo a perdere quel rilievo autonomo che di fatto si era acquistato. Ciò significa il rigetto della formula Il Re regna e non governa .98) È al Re invece che spetta la totalità del potere esecutivo, che egli esercita tramite ministri responsabili degli atti di governo, da lui nominati e revocabili, come spetta a lui una parte non inferiore a quella del Parlamento nel potere legislativo, avendo egli uguale diritto di proposta delle leggi ed essendone a lui solo riservata la sanzione .W) Tuttavia il ritorno allo
*> Ivi, pp. 578-579.
55) Ivi, pp. 576-577.
*9 V. Dove andiamo?, cit., in Scritti e discorsi, àx., p. 223.
Torniamo allo Statuto, p. 578.
98) Ivi, <pp. 586 e 597.
"> Ivi, <p. 590. Per il richiamo dei poteri del re secondo lo Statuto v. pp. 588-591.