Rassegna storica del Risorgimento
Italia. Sidney Sonnino. Secoli XIX-XX
anno
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1996
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pagina
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488
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Rolando Nieri
Statuto, inteso come recupero dell'originario principio liberale della separazione dei poteri, non comporta l'esautoramento e l'annullamento politico del Parlamento, come più volte Sonnino ribadisce nel testo. Non si tratta cioè di togliere ad esso forza e prestigio, ma di accrescere forza e stabilità del governo, richiamando ogni organo alle sue vere funzioni, che, per il Parlamento, sono quelle legislative e di sindacato e controllo dell'attività dell'esecutivo.100'
È a questo riguardo, in merito cioè al rapporto da Sonnino delineato fra istituto monarchico, governo e parlamento, che si sono verificate forzature interpretative da parte dei contemporanei, se non addirittutra fraintendimenti del contenuto del suo scritto che, stabilizzandosi, hanno creato una sorta di comune opinione, recepita talvolta acriticamente. Alla base di questa possibilità di equivoco sono probabilmente due ragioni fra loro connesse: l'una, più circoscritta, attinente al problema della responsabilità politica del governo, l'altra, più generale, derivante dall'aver considerato il Torniamo allo Statuto in se stesso, senza metterlo in rapporto con i precedenti scritti di Sonnino, in cui, come abbiamo visto, sono poste le basì e la sostanza del discorso in questo testo sviluppato.
Per quanto riguarda il primo problema, col rivendicare al monarca la pienezza del potere esecutivo, oltre alle altre prerogative, e respingendo la formula che il Re regna ma non governa, il governo non è più un organo distinto, ma è una attribuzione ed- una funzione del Re, di cui Ì ministri, da lui nominati e revocabili, sono strumenti. Nello Statuto, oltre tutto, ricorda Sonnino, non si fa mai parola di un Ministero, o Gabinetto, o Consiglio di ministri .101) Di essi il Re si serve per governare ed essi sono, secondo l'articolo 67 dello Statuto, responsabili, tanto che le leggi e gli atti del governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un ministro. Questo per Sonnino significa che, coprendo con la firma la persona del Re, che è inviolabile, rispondono essi degli atti di governo, non certo di fronte al Re, perché sarebbe un controsenso, ma di fronte al Parlamento, di cui non sono espressione che, oltre alle funzioni legislative, esercita quelle di sindacato e controllo su tali atti.
Probabilmente è su questo punto che si sono generati i fraintendimenti cui alludevo. Dando risalto preminente alla rivendicazione al Re del potere esecutivo, si è trascurata l'interpretazione che dallo scritto di Son-
100> Fra gli articoli del 78 e '80 e il Torniamo allo Statuto esiste dunque, come si può rilevare, soltanto una diversa accentuazione, una differenza di grado all'interno della medesima concezione di regime politico e di rapporti fra i poteri..
*> Ivi, p. 589.