Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Sidney Sonnino. Secoli XIX-XX
anno <1996>   pagina <489>
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Sidney Sonnino e II Torniamo allo Statuto 489
nino emerge dell'articolo 67. Eppure più volte ne fa cenno. GIÀ nelle prime pagine, prima di entrare nel vivo dell'argomentazione, park in ter­mini generali del ministero come organo responsabile degli atti del Prin­cipe .,a Poco dopo afferma ancora che i ministri, ossia le persone preposte alla direzione delle grandi amministrazioni dello Stato, non sono né collettivamente considerati, né singolarmente, i ministri della Camera e tampoco ministri per proprio conto con diritti e titolo proprio, ma semplicemente i ministri responsabili dell'azione del Principe .103) Ancora, i ministri sono organi responsabili della volontà e dell'azione del Sovrano, da lui solo scelti e nominati 104); e verso la fine, nell'appello al Re, A voi solo spetta la nomina e la revoca dei ministri, che debbono contro­firmare e rispondere dei vostri atti di governo .105)
Anche per quanto riguarda la correlativa funzione di sindacato e con­trollo parlamentare sugli atti di governo, le citazioni si potrebbero molti­plicare, data la preoccupazione di Sonnino di mettere bene in evidenza che la sua proposta non significa esautoramento del Parlamento, ma richiamo alle sue vere funzioni. Basta a questo proposito riferirsi a quanto afferma alla fine dello scritto: il Parlamento deve sindacare sempre, discutere e frenare gli atti e gli indirizzi del governo, mediante la (sua) azione tanto sui ministri responsabili, quanto sulle leggi e sui bilanci da loro presen­tati .106) Ciò significa che il sindacato parlamentare sugli atti del governo non si esaurisce nella sola critica, ma ha conseguenze sull'andamento e sulla vita stessa del governo. Oltre al condizionamento che in quel modo il Parlamento può esercitare sull'azione dell'esecutivo, è contemplata infatti anche l'eventualità di una sua più diretta influenza. La mia tesi scrive non è certo che le sorti del Ministero o dei singoli ministri non debbano e non possano mai in alcun modo dipendere dai voti della Camera, ancorché questi voti partano da una vera volontà ponderata e costante, e rivelino un serio movimento dell'opinione pubblica . Non è nemmeno detto, continua, che ai termini del nostro Statuto sia esclusa ogni azione della rappresentanza nazionale elettiva sulla vita del Ministero e dei ministri. Una tale azione non è però da considerarsi a priori come sempre egualmente e costituzionalmente necessaria. S'intende che nessuna legge può mai essere sanzionata senza l'approvazione preventiva della Ca­
io2) Ivi, p. 578. W Ivi, p. 581. *> Ivi, p. 583. -W5) Ivi, p. 594. *) Ivi, p. 596.