Rassegna storica del Risorgimento
Italia. Sidney Sonnino. Secoli XIX-XX
anno
<
1996
>
pagina
<
489
>
Sidney Sonnino e II Torniamo allo Statuto 489
nino emerge dell'articolo 67. Eppure più volte ne fa cenno. GIÀ nelle prime pagine, prima di entrare nel vivo dell'argomentazione, park in termini generali del ministero come organo responsabile degli atti del Principe .,a Poco dopo afferma ancora che i ministri, ossia le persone preposte alla direzione delle grandi amministrazioni dello Stato, non sono né collettivamente considerati, né singolarmente, i ministri della Camera e tampoco ministri per proprio conto con diritti e titolo proprio, ma semplicemente i ministri responsabili dell'azione del Principe .103) Ancora, i ministri sono organi responsabili della volontà e dell'azione del Sovrano, da lui solo scelti e nominati 104); e verso la fine, nell'appello al Re, A voi solo spetta la nomina e la revoca dei ministri, che debbono controfirmare e rispondere dei vostri atti di governo .105)
Anche per quanto riguarda la correlativa funzione di sindacato e controllo parlamentare sugli atti di governo, le citazioni si potrebbero moltiplicare, data la preoccupazione di Sonnino di mettere bene in evidenza che la sua proposta non significa esautoramento del Parlamento, ma richiamo alle sue vere funzioni. Basta a questo proposito riferirsi a quanto afferma alla fine dello scritto: il Parlamento deve sindacare sempre, discutere e frenare gli atti e gli indirizzi del governo, mediante la (sua) azione tanto sui ministri responsabili, quanto sulle leggi e sui bilanci da loro presentati .106) Ciò significa che il sindacato parlamentare sugli atti del governo non si esaurisce nella sola critica, ma ha conseguenze sull'andamento e sulla vita stessa del governo. Oltre al condizionamento che in quel modo il Parlamento può esercitare sull'azione dell'esecutivo, è contemplata infatti anche l'eventualità di una sua più diretta influenza. La mia tesi scrive non è certo che le sorti del Ministero o dei singoli ministri non debbano e non possano mai in alcun modo dipendere dai voti della Camera, ancorché questi voti partano da una vera volontà ponderata e costante, e rivelino un serio movimento dell'opinione pubblica . Non è nemmeno detto, continua, che ai termini del nostro Statuto sia esclusa ogni azione della rappresentanza nazionale elettiva sulla vita del Ministero e dei ministri. Una tale azione non è però da considerarsi a priori come sempre egualmente e costituzionalmente necessaria. S'intende che nessuna legge può mai essere sanzionata senza l'approvazione preventiva della Ca
io2) Ivi, p. 578. W Ivi, p. 581. *> Ivi, p. 583. -W5) Ivi, p. 594. *) Ivi, p. 596.