Rassegna storica del Risorgimento

Roma. Storia. Secolo XVIII
anno <1997>   pagina <334>
immagine non disponibile

334 Mario Battagliai
Genio di Roma, che poi ristampò (ma con la qualifica di cittadino ) in una Accademia patriottica di belle lettere tenuta dagli scolari nel Collegio roma­no il dì 7 fiorile anno VI (26 aprile 1798).
SOLARO GIUSEPPE (1737-1814) - Apparteneva alla Congregazione dei Chierici regolari delle Scuole Pie. Pio VI lo nominò esaminatore del clero.
TINELLI ANGELO MARIA - Come si è detto non figura tra i soci fon­datori: nato a Camerino nel 1776, mori a Roma nel 1831. Nel 1781 fu nominato avvocato rotale. Durante la Repubblica fu giudice della Corte di Appello. Con Napoleone fu Consigliere della Corte Imperiale. Nel 1816 partecipò alla redazione del codice di Procedura civile, approvato, poi, con il Motuproprio di Pio VII del 22 novembre 1817.
VALERIANI LUDOVICO - Fu Capo del Segretariato del Ministero dell'Interno durante la Repubblica.
VERA GIUSEPPE - Sconosciuto.
8. - Vediamo, ora in sintesi le norme dello Statuto. Per una esatta interpretazione di esso, ci avvarremo, se del caso, delle Note sulla legisla-ione che, nell'opuscolo, seguono appunto gli articoli dello Statuto.31) Se­condo l'art I il potere supremo risiedeva presso l'intero corpo accade­mico e le Note spiegano (p. 15): Lo spirito della presente legislazione è che il supremo potere non risieda presso d'un solo il quale con un pieno dispotismo comandi e danneggi col tempo l'Accademia, ma che venga ad esser questa regolata col voto comune. L'esercizio del potere risiedeva in un organo collegiale: sette individui mutabili ogni anno e cioè: un Presi­dente, un Vice Presidente, un Segretario, e quattro Censori (art. H) i quali sedevano in luogo distinto (art HI) e cioè, in una sedia al centro, il Presidente, alla sua destra il Vice presidente, alla sua sinistra il Segretario, e infine, due dei Censori per parte.
Compito precipuo di questo corpo al quale le Note (ma non lo Sta­tuto) danno il nome di Censura, era la Convocazione dei Comizi gene­rali per decidere gli affari più gravi dell'Accademia (art IV), anche su richiesta di un solo accademico. Le cariche erano annuali (art V) e tutti erano rieleggibili, ma solo dopo un anno. La regola, però, valeva solo per la rieleggibilità nella stessa carica: pertanto, ad esempio, secondo le Note, chi fu [...] Segretario [...] (potrà) [...] essere eletto Censore anche
3') La indicazione sia degli artìcoli che delle Nate è fatta nel testo: per ì primi si sono usati i numeri romani, per le seconde i numeri arabi.