Rassegna storica del Risorgimento
Roma. Storia. Secolo XVIII
anno
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1997
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335
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La Accademia Esaui/ina 335
subito dopo la scadenza. Ogni accademico riconosciuto per mezzo della sua patente poteva (art. VII) recitare nelle adunanze [...] produzioni sue e poteva essere eletto alle cariche sociali, a meno che non vi avesse rinunciato prima dell'inizio delle operazioni elettorali. Queste si effettuavano così: ogni accademico riceveva quattro schede per la elezione di ognuna delle quattro cariche. Su ciascuna egli doveva scrivere il numero (non il nome) dell'Accademico prescelto: infatti nella sala delle votazioni vi era una tabella dei nomi accademici posti, per numerazione.
A questo punto avveniva qualcosa che, oggi, non può non farci sorridere: dicono, infatti, le Note (p, 19): lo scrutinio sarà tramezzato dalla recita dei componimenti poetici, dovendosi quel giorno, per mancanza di tempo, ometter la prosa. La elezione avveniva a maggioranza semplice: in caso di parità si faceva ricorso al ballottaggio tra i due accademici che avevano ricevuto più voti. Terminate le operazioni, e fatto lo spoglio delle schede, il Segretario doveva bruciarle e proclamare gli eletti. Le elezioni dovevano avvenire nel Nevoso (dal 20 dicembre al 19 gennaio v.s.) ossia nel quarto mese d'ogni nuovo anno Repubblicano (p. 19).
Del risultato delle elezioni si faceva un decreto che conteneva i nomi degli eletti. Si stampava, poi, anche l'elenco di tutti i soci con i voti ricevuti da ciascuno. In caso di assenza, poteva prendere il posto dell'assente il primo dei non eletti nella rispettiva carica. Oltre all'elettorato attivo e passivo, spettava anche, agli accademici, il diritto di reclamare contro l'inosservanza delle leggi accademiche (art. Vili). Questa legge (dicono le Note) è oltremodo proficua e porta seco il buon ordine e la perpetuità dell'Accademia (p. 20). Infine, ogni accademico poteva proporre nuove leggi e presentare nuovi soci (art. EX). Nel primo caso, il socio doveva inviare una memoria scritta al Segretario che doveva passarla ai Censori, i quali deliberavano se sottoporre o meno le modifiche all'Assemblea.
Anche nel secondo caso, veniva inviata una memoria al Segretario accompagnata (se l'aspirante socio era estero ) da un suo componimento. Della Accademia potevano far parte le femmine chiare per celebrità letteraria [...]. Esse però quantunque godranno tutti gli altri diritti accademici non potranno essere elette alle cariche (p. 22).
I nuovi eletti dovevano riconoscere formalmente le leggi (art. X) recitando ad alta voce avendo in mano il codice delle leggi accademiche la seguente formula: Io [...] Accademico Esquilino, in vigore dell'art. X, riconosco le leggi tutte dell'Accademia e mi obbligo all'esatta osservanza delle medesime (p. 22).
Potevano far parte dell'Accademia, anche gli esteri, cioè, tutti coloro che risiedevano fuori di Roma. Ad essi veniva inviata una lettera che comunicava loro la avvenuta nomina ed essi dovevano, sempre per lettera, riconoscere le leggi accademiche e solo dopo questo atto, essi potevano