Rassegna storica del Risorgimento

Roma. Storia. Secolo XVIII
anno <1997>   pagina <336>
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336 Mario battaglìni
dirsi accademici. La pubblicazione di un qualunque scritto col nome di Esquilino e coll'insegna accademica poteva avvenire solo con la approva­zione dei Censori (art. XI), ottenuta inviando il manoscritto al Segretario che lo passava ai Censori i quali in calce ad esso scrivevano: Possa (o non possa) l'autore porre nella presente produzione il nome di Accade­mico Esquilino (v. art XXXII). Non esistono, infine Accademici ono­rari, ma tutti versati nelle lettere o scienze.
Le adunanze poetiche si dovevano tenere (sempre dopo il mez­zodì) in luogo determinato e sempre unitamente alla prosa (art. XVI): ogni anno vi dovevano essere undici adunanze (artt. XV e XVI). Quanto allo stemma, esso (art. XVII) era costituito da una cetra circondata da una corona di quercia e con la parola Esquilj in alto. Secondo le Note (p. 14) l'origine dello stemma starebbe nel fatto che il nome di Esquilino e di Esquilia procedette dalle querce dette in latino Escu/us che v'erano assai frequenti.3
Ultima legge generale è quella per la quale (art XVIH) la Accademia Esquilina non poteva avere colonie o Accademie subalterne situate altrove.
Seguono le norme relative al Presidente il quale presiede a tutte le funzioni dell'Accademia (art XIX) e ne firma gli atti (art XXIII). Fissa le adunanze, ne stabilisce l'ordine del giorno designando l'oratore e i compo­nimenti nonché il numero di questi (art. XX) e chi doveva leggere i componimenti degli Accademici Esteri (art XXI). Infine doveva vietare le produzioni satiriche, oscene, irreligiose e scurrili (art. XXII). In assenza del Presidente, adempie alle sue funzioni il Vice-Presidente, il quale, in ca­so di morte o di lunga assenza del Presidente diviene Presidente (per il periodo che resta) senza alcuna elezione. Il Segretario doveva stendere e munire del sigillo tutti gli atti dell'Accademia tenendone, poi, il registro (art XXVI), inviare le patenti ai nuovi soci (art. XXVH), custodire l'archivio, i sigilli e tutte le altre cose spettanti alla Accademia (art XXIX), disporre, infine, l'occorrente per ogni adunanza (art XXX). In particolare, doveva inviare a tutti gli accademici gli inviti, otto giorni prima dell'adunanza, indicando, nell'invito, il tema e l'oratore. Ove, poi, l'adunanza non potesse tenersi nel giorno fissato, si intendeva spostata dieci giorni dopo, senza necessità di nuovo invito.
Quanto ai Censori, il loro compito era quello di esaminare (come si è detto) gli scritti degli accademici, residenti o esteri, per autorizzarne o meno la pubblicazione.
32) V. in questo senso, e per altre interpretazioni del nome Esquilino, S. DELLI, Le strade di Roma, Roma, Newton Compton, 1975, p. 361. La grana, però, non e quella data dalle Note, ma aesculus.