Rassegna storica del Risorgimento
Toscana. Storia. Secolo XIX
anno
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1997
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367
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Toscana costituzionale: la gestazione dello Statuto del 1848 367
strati più alti della società toscana, a carattere vitalizio e di nomina regia (artt. 1, 2), ed un consiglio generale composto di 68 deputati con età superiore ai trent'anni, eletti dagli eleggibili ai consigli municipali (artt. 1, 7, 9, 13). Il consiglio generale avrebbe dovuto rinnovarsi per metà ogni due anni (art. 10). Entrambe le camere avevano il compito di rappresentare al principe i voti ed i bisogni pubblici, ed assisterlo nella formazione delle leggi, con ambiti di azione ben determinati, ma con poteri limitati (artt 27-30); i ministri, responsabili, potevano essere componenti del senato ma non del consiglio generale (art 51).136) Il numero dei deputati doveva essere ripartito tra i vari capoluoghi con apposita legge (art 13), e ciò induce a pensare che si progettasse un sistema elettorale basato su un sistema di scelta plurinominale. Per essere eleggibile, inoltre, l'elettore doveva avere il domicilio stabile nel compartimento (art 9).137) Infine, era previsto il mantenimento della Consulta di Stato, composta di dodici membri, sei senatori scelti dal granduca e sei eletti dal consiglio generale nel suo seno, con funzioni preparatorie e di supplenza nell'intervallo tra le sessioni delle due camere (artt 41-48).
Si trattava dunque di una carta molto breve, dove i commissari, ancora evidentemente legati ai vecchi sistemi di gestione del potere, si erano preoccupati più di definire gli ambiti d'azione delle due camere e del Principe, che di creare un struttura istituzionale completa per tutto l'ordinamento statale.
A proposito dell'operato della commissione, risulta senza dubbio estremamente interessante l'esame di due manoscritti inediti relativi ad altrettante stesure della statuto fondamentale, che testimoniano l'evoluzione degli umori e delle attitudini dei commissari in quei giorni così travagliati.
Primo, anche dal punto di vista cronologico, risulta un manoscritto anonimo rinvenuto fra le carte della segreteria granducale 13 contenente, rispetto al noto progetto Capponi, precedentemente esaminato, anche una più dettagliata regolamentazione delle diverse materie relative all'ordinamento statale. Questo documento si componeva di circa 86 articoli, divisi in EX titoli In esso si proponeva: un senato, composto da membri nominati a vita dal granduca in un numero non inferiore a 30, un consiglio generale con 84 deputati, eletti da tutti i possidenti che avevano la rendita imponibile
13*> È evidente il carattere elitario di questo articolo.
,37> Il rapporto fisico tra l'eletto e l'unità territoriale da cui egli proveniva fu problema costante del dibattito sullo statuto. A questo riguardo appare interessante notare che un primo progetto di costituzione per il Regno delle Due Sicilie prevedeva all'articolo 26 che almeno la metà de* deputati [venisse] scelta fra gli eleggibili domiciliati ne' rispettivi distretti e provincie. Cfir. N. CORTESE, op. àUt p. 269.
3B> ASF, Segreteria di Gabinetto, Appendice, f. 23, ins. 16.