Rassegna storica del Risorgimento
Toscana. Storia. Secolo XIX
anno
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1997
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Antonio Chiavistelli
necessaria per fare parte della rappresentanza municipale.13 Anche in questo caso ogni elettore, se maggiore di 30 anni, era al tempo stesso eleggibile, se con possesso o dimora stabile nel circondario 14) (art 27). Interessante risulta anche l'articolo 46 per il quale: Il Senato e il Consiglio generale concorrono insieme al granduca alla formazione della legge: esse non han autorità quando non sien state discusse e votate liberamente da ognuna delle due Assemblee, che potrebbe interpretarsi come una concessione o un cedimento della commissione di fronte alle richieste popolari di un Parlamento deliberante. Rispetto al più noto progetto Capponi non era presente il titolo dedicato alla Consulta di Stato, ma si trovava invece un consiglio di Stato (art 40), con compiti chiaramente consultivi e non temporanei.
Egualmente interessante si rivela lo studio del secondo manoscritto, attribuibile almeno nella redazione a Leopoldo Galeotti, che rappresenta lo statuto rivisto e corretto la prima volta in presenza del granduca la sera del 14 febbraio 1848 .141> Dal punto di vista cronologico può considerarsi l'ultima stesura della commissione, e dunque la minuta della versione definitiva poi data alle stampe. Le evidenti e significative correzioni a lato, forniscono infatti già la misura del testo ufficiale pubblicato due giorni dopo. Questo articolato istituiva un senato composto di un numero di membri compreso tra 30 e 40, di età superiore ai 40 anni,142) nominati a vita dal granduca scegliendo tra le categorie più alte della società granducale. Il consiglio generale era invece composto da 83 deputati eletti per distretti da un corpo elettorale molto ristretto e costituito per lo più da proprietari fondiari legati al distretto dal possesso o dalla dimora. La maggior parte degli articoli rivelava poi l'assoluto rispetto dei commissari verso la figura del granduca che di fatto manteneva intatte le sue prerogative partecipando alla gestione di tutti i poteri istituzionali. Infine, un articolo dichiarava esplicitamente sciolta la Consulta di Stato e istituito un consiglio di stato di
13S) Ibidem. La seconda variante all'articolo 25, comprendeva altre 7 categorie dì persone ammesse ad eleggere i deputati, ma restava comunque evidente il carattere censitario; analogamente, e con carattere ancora più ristretto si riscontrava nella prima variante all'articolo 25, ed ancora più genericamente elitario risultava il testo originario dell'articolo 25 indicante come elettori i soli eleggibili ai consigli municipali.
ì4i Appare interessante notare che, nel progetto Capponi, l'unità di riferimento era il compartimento (art 9). Se si fa invece riferimento per entrambi alla suddivisione territoriale preseti tata dal successivo articolo 42 di questa copia inedita, che recitava I Compartimenti si dividono agli effetti politici e giudiziari in Circondari e Preture, agli effetti elettorali ed amministrativi in Distretti e Comunità si evince che in questa seconda stesura era evidente la volontà di restringere l'unità territoriale alla quale il deputato doveva fare riferimento.
n*> BFP, Carte Caselli, ina. n. I.
H2> A questo proposito risulta interessante la postilla che sottolineava N. J3. La commissione opina sempre per 40 anni.