Rassegna storica del Risorgimento

Toscana. Storia. Secolo XIX
anno <1997>   pagina <371>
immagine non disponibile

Toscana costituzionale: la gestazione dello Statuto del 1848 371
consultiva varata con la riforma del 24 agosto 1847 che aveva creato la Reale Consulta di Giustizia e Grazia, ma che di fatto molto poco aveva cambiato nei tradizionali meccanismi istituzionali.
Con la pubblicazione dello statuto fondamentale, anche la Toscana, come il Regno delle Due Sicilie ed il Piemonte, si ordinava secondo i criteri della monarchia rappresentativa.
Il testo, che si compone di 83 articoli divisi in nove titoli, prevedeva di fatto il mantenimento inalterato di molte delle prerogative sovrane. H potere legislativo, infatti, era esercitato cumulativamente dal re e dal Parla­mento (artt 15 e 17). La sanzione regia (artt. 15 e 16), inoltre, permetteva al sovrano di controllare l'operato del Parlamento, che era composto di due camere (art 23), una delle quali, il consiglio generale, elettiva (artt 28, 30 e 31), mentre l'altra, il senato (art. 24), vitalizia e di nomina regia,153) costituiva un ulteriore punto di appoggio delle posizioni del sovrano in seno al Par­lamento stesso. Anche nei confronti del governo il Parlamento si vedeva riconosciuto solo un generico potere di controllo, senza alcuna possibilità di sanzioni efficaci. Lo stesso potere esecutivo, quale emanazione del sovrano, manteneva di fatto un ruolo di rilievo all'interno di questo ordinamento, dato che si ritenevano responsabili i ministri,154) senza però fornire ulteriori indicazioni, determinando quindi un tipo di monarchia costituzionale pura (art 12).is5)
Elementi di merito dello statuto risultavano, invece, il riconoscimento dell'assoluta eguaglianza di fronte alla legge (art 2),156) e l'accettazione dei vari culti religiosi, sebbene fosse considerata religione di Stato solo quella cattolica (art l).157)
La camera elettiva, ovvero il consiglio generale, che era di fatto una delle novità più significative apportate all'ordinamento toscano dallo statuto, risultava composta secondo l'articolo 28, di 86 deputati158) eletti dai collegi
prima metà del sec. XIX. Cfr. C. GHSALBERH, Storia costituzionale d'Italia 1848-1948 cit, pp. 1-35; ed anche, ID., Dall'antico regime al 1848. Le origini costituzionali dell'Italia moderna cit.
15?) Fu scelta una via intermedia tra il carattere ereditario di tradizione anglosassone e quello elettivo proposto dalla carta belga. Analogo agli artt 43 e 44 della carta napoletana. A riguardo della durata illimitata era simile all'art 23 della carta francese, mentre la carta belga prevedeva una durata di 4 anni
i>*i U testo redatto il 14 febbraio da Galeotti inizialmente disponeva che i ministri non potessero appartenere al consiglio generale.
m Cfir. C. GHISALBEKII, Storia costituzionale d'Italia 1848-1948 cit, pp. 1-35.
J5Q Simile agli artt 1 della carta francese, 6 della carta belga e 22 della carta napoletana.
15?) Simile all'art 1 della carta francese ed agli artt 14-16 della carta belga. La carta napoletana invece, con l'art 3 vietava tutti i culti eccetto quello della religione cattolica,
ts Si noti che nel 1 progetto di Costituzione il consiglio generale avrebbe dovuto essere composto di 68 deputati, mentre nel successivo progetto anonimo, i componenti previsti erano 84. Occorre peraltro segnalare il motuproprio del 17 giugno 1848 che,