Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Marche. Storia militare. Secolo XIX
anno <1998>   pagina <130>
immagine non disponibile

130
Vita dell'istituto
dell*Ente; di intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca e pre­siede le adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati
Il Presidente dell'Istituto dirige il Museo Centrale del Risorgimento, la Rassegna sto­rica del Risorgimento e la Scuola di Storia del Risorgimento.
Per la trattazione di questioni urgenti il Presidente può convocare una Giunta com­posta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, da 4 Consiglieri tra i quali un rappresentante dei Comitati
H Vice Presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Presidente e lo sosti­tuisce in caso di assenza.
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nella direzione scientifica e nell'ammi­nistrazione; controfirma i mandati di pagamento, coordina il lavoro del personale, è Segretario di redazione della Rassegna storica del Risorgimento.
Le entrate finanziarie dell'Istituto sono così costituite:
a) contributo ordinario e straordinario dello Stato;
b) quote sociali;
e) vendita di pubblicazioni;
d) vendita di biglietti per l'ingresso al Museo Centrale del Risorgimento;
e) contributi di Enti e di privati;
f) lasciti e donazioni.
H controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e con­suntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili, sono devoluti ad un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati:
a) un membro effettivo ed uno supplente dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
) un membro effettivo ed uno supplente dal Ministero del Tesoro;
e) un membro effettivo ed uno supplente dal Consiglio di Presidenza dell'Istituto.
H Collegio dei Revisori elegge nel suo seno il Presidente.
I Revisori durano in carica 3 anni e possono essere confermati
II Collegio dei Revisori predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate al Consiglio di Presidenza e, successivamente, alla Consulta.
Art. 4 - In ogni Provincia in cui vi siano non meno di venti soci può essere costituito un Comitato, al quale spetta la realizzazione locale dei compiti dell'Istituto.
Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto di un Presidente, di cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.
Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comitato riuniti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione è segreta. I soci impediti di partecipare all'assemblea possono far pervenire a quest'ultima il loro voto in busta chiusa.
I Presidenti dei Consigli direttivi, riuniti anch'essi in assemblea, procedono a loro volta, ogni tre anni, alla elezione di cinque rappresentanti presso il Consiglio di Presidenza dell'Istituto, di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 5 - IJC modalità per le adunanze delle assemblee dei soci e dei Presidenti dei Comitati provinciali sono stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 10.
Art. 6-11 Consiglio di Presidenza e i Presidenti dei Comitati provinciali costituiscono la Consulta dell'Istituto.
La Consulta viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione dei bilanci, per l'esame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comitati, per la formulazione del programma futuro, per la scélta della sede dei congressi scientifici