Rassegna storica del Risorgimento

Italia meridionale. Storia economica. Secolo XIX
anno <1998>   pagina <456>
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456 Loredana Esposito
truppa, ragion per cui il governo poteva tranquillamente rifornirsi anche presso piccoli commercianti e negozianti locali.14)
L'asta pubblica per l'aggiudicazione delle forniture aveva luogo otto giorni dopo la pubblicazione di appositi manifesti sul Giornale delle Due Sicilie, la cui spesa veniva, a licitazione conclusa, addebitata all'aggiudicatario. Ciascun offerente era obbligato a versare una cauzione pari alla somma ivi indicata, o in iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico, oppure in beni fondi, come da decreto del 28 maggio 1816. Considerando però che la maggior parte di coloro che erano in grado di provvedere alle somministra­zioni non possedeva iscrizioni sul Gran libro, e quindi, o doveva assogget­tarsi a delle spese per ottenerne la cessione oppure rimaneva impossibilitata a concorrere all'asta, al fine di facilitare i concorrenti, l'il luglio 1817 fu emanato un nuovo decreto, che prevedeva la possibilità di esibire in luogo della cauzione in iscrizioni sul Gran Libro, un viglietto di tenuta, da far valere come cambiale, e da rilasciarsi o da un ricco proprietario o da un noto negoziante.15)
H versamento di una malleveria non era però la sola garanzia che si ri­chiedeva al fornitore all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto; infatti il governo per cautelarsi dalla possibilità di una sua prematura scom­parsa, (il che avrebbe reso nullo il contratto provocando comprensibili ritardi e disagi nelle forniture) obbligava, per l'esatto adempimento del medesimo, non solo il singolo partitario, ma anche i suoi successori e ipotecava tutti i suoi beni presenti e futuri. Evidentemente le inadempienze dei fornitori dovevano essere frequenti e creare grave imbarazzo al funzio­namento delle strutture e all'approvvigionamento dell'armata, tanto da indurre il Ministro di Guerra e Marina ad emanare un decreto (2 giugno 1830) che assicurasse alla meglio la somministrazione dei diversi generi. A partire da questa data nei contratti che venivano stipulati per appalto di oggetti di fornitura, di qualsiasi tipo essi fossero, doveva stabilirsi che per ogni mancanza degli appaltatori l'aniministrazione militare poteva procedere, senza alcuna formalità giudiziaria, all'appalto o all'acquisto in economia degli oggetti non forniti; il tutto a carico dell'inadempiente e dietro una semplice protesta fatta pervenire al domicilio del fornitore per mezzo di un pubblico notaio.1
M) Supplemento al Bollettino delle Leggi e dei Decreti per l'anno 1824, I semestre, Ordinanza dell'amministrazione militare del Regno delle Due Sicilie, Decritta del 29 pugno 1824, Dei contratti, disposizioni preliminari, Libro 1, p. 22; G. BOERI - P. CROCIANI, L'esercito borbonico dal 1789 al 1815 cit., pp. 186-187.
l5> Bollettino delle Leggi e dei Decreti per l'anno 1817, II semestre, Decreto dell'11 lu­glio 1817.
,6> Bollettino delle Leggi e dei Decreti per l'anno 1830, II semestre, Decreto del 2 pugno 1830.