Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Storia politica. Secolo XIX
anno <1998>   pagina <484>
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484 Andrea Ciampanì
I) ha discussione sul concorso governativo per l ampliamento edilizio dì Roma negli uffici della Camera dei deputati.
La convenzione fu presentata dal presidente del consiglio Cairoli alla Camera dei deputati il giorno seguente la firma, il 15 novembre 1880, riproponendo le considerazioni esposte da Depreris il 12 maggio 1879 nel presentare la proposta allora formulata, alquanto diversa nella forma ma affatto analogo nella sostanza.4) Si trattava certamente di una modalità scelta per sottolineare l'urgenza del provvedimento da tempo sollecitato, ma anche dell'opzione politica di un gabinetto formatosi con l'ingresso di Depretis nel dicastero dell'Interno e di Magnani in quello delle Finanze, accanto a Villa (ministero di Grazia e Giustizia) e Baccarini (ministero dei Lavori pubblici).
La relazione di Cairoli si limitava ad aggiungere di aver dato al pro­getto di legge, con la stipula della convenzione,
la forma contrattuale in quelle parti dove giovasse a rendere più fermi e de­finiti gli obblighi e i diritti dello Stato e del comune di Roma. Il quale dovendo assumere impegni finanziari assai gravi e di lunga durata, è bene che possa fare assegnamento sopra stipulazioni concrete e che anche pel modo con cui furono concertate si sottraggano a qualunque interpretazione arbitraria, ed abbiano la garanzia del diritto comune.5)
Il governo riteneva di aver consentito ad una riduzione degli oneri a favore del comune, come era stato da questi richiesto, senza che fosse oltrepassato quel limite oltre il quale l'indole stessa e il fine di questo progetto di legge sarebbero stati offesi.
Il testo della legge che accompagnava la convenzione era composto da soli quattro articoli. I primi tre si limitavano all'approvazione legislativa e all'inserimento della spesa di cinquanta milioni di lire del concorso dello Stato nel bilancio del ministero dei Lavori pubblici: con l'articolo 4 del disegno di legge si proponeva l'esenzione dalle imposte per i nuovi fabbri­cati edificati in Roma.
Questa norma introduceva una questione, quella dell'esenzione dalle imposte per le nuove costruzioni, che si poteva prestare a molteplici obie­zioni; il governo, tuttavia, si limitava a sostenere, di fronte alla prevedibile accusa di danneggiare l'erario pubblico, che al contrario essa avrebbe pro­dotto un significativo incremento del reddito cittadino altrimenti assai ridotto.
4) Relazione Cairoli in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati (da ora Al CD), Docu­menti, Legisl XIV, 1 sessione (1880), doc. 123, p. 1.
5) JW, p. 9.