Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Storia politica. Secolo XIX
anno <1998>   pagina <495>
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La legge per Roma del 1881 495
venne di nuovo confermata, non senza qualche timore da parte di Depretis per le ricadute politiche nazionali, in vista del dibattimento parlamentare.
Nell'adunanza della giunta del 24 gennaio 1881 la relazione del Sella venne approvata dalla commissione camerale ed inviata ai deputati. In essa si trovava, innanzitutto, la sanzione di un principio da nessuno più messo in discussione: la legittimità dello Stato ad intervenire nell'indi rizzare lo sviluppo della capitale. Ancora una volta l'accostamento al problema da parte del Sella appariva destinato a pesare sul dibattito politico:
Si può disputare sulla correttezza dell'intervento dello Stato nelle grandi opere di indole esclusivamente municipale che si fanno nella capitale del regno. E qualche obbiezione in questo senso fu udita in taluni uffici, ma così pochi furono quelli che la sollevarono, e così soverchiante fu per contro il numero di coloro che ammisero nel caso nostro la legittimità di questo intervento, che dobbiamo ritenere la questione di principio come giudicata dalla grande maggioranza della Camera [...]. La vostra Commissione, coll'aiutare la trasformazione e l'ampliamento di Roma, ad altro non intende che a soddisfare un grande interesse politico, ed un non lieve interesse economico di tutti gli italiani.39)
Non è possibile in questa sede esaminare il dettagliato commento che lo statista biellese fece degli articoli della legge proposta. Ma, ancora una volta, vogliamo evidenziare il carattere politico-economico del confronto sull'ormai famoso articolo 4 del disegno di legge ministeriale. Nella sottoli­neatura che ne fa il Sella emerge un insieme di nodi significativi: si trattava di questioni giuridiche e di convenienza. Innanzi tutto i privilegi relativi alle esenzioni dalle imposte non si potevano accordare con le leggi emanate sotto l'impero di uno Statuto, che ha per fondamento la uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, e la loro contribuzione in ragione degli averi ai carichi dello Stato.40) Sella doveva pur riconoscere che nel 1867 vi era stata l'esenzione dell'imposta fondiaria a Palermo; erano, tuttavia, ben diverse da quelle di Roma le condizioni che offriva allora una città colma di abitazioni promiscue e case iniziate e mai terminate.41) Né poteva tollerarsi l'arbitrio lasciato al Governo con le disposizioni del decreto reale, che a giudizio del Sella risultava sconfinato:
) Cfr. il testo della relazione del Sella in AP, CD, Documenti, Legisl. XIV, 1* sessione (1880), 123-a, pp. 2-3.
9 Iri, p. 3.
*') Ini, pp. 3-5. Peraltro, anche alcune esenzioni temporanee da imposte fondiarie in precedenza accordate nei diversi ex Staci italiani erano state abrogate con una legge dell'I 1 agosto 1870, estesa alla provincia di Roma nel giugno 1871.