Rassegna storica del Risorgimento
Repubblica Romana
anno
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1999
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pagina
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49
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La famiglia Cadorna a fine Settecento 49
Le sostanze della famiglia erano un bene terreno e vacuo, meglio dunque non attaccarvisi ma usarne discretamente non lasciando[s]i mancare ciò che l'onestà e la condizione richiede[va] .140)
La madre, al contrario, non voleva arrendersi all'idea dell'estinzione. Le sembrava di aver fatto enormi fatiche per consolidare l'eredità della casa. Tanto valeva aver speso tutto a godersi il mondo. Nella famiglia Cadorna tutti sembravano convinti di aver fatto troppi sacrifici.
Laura aveva avuto tre sorelle che erano entrate in monastero, accettando passivamente la condizione di sacrificate alla continuità della famiglia; era una donna ancorata alla tradizione, a un modello di valori e di trasmissioni patrimoniali ed economico-testamentarie legate a matrici culturali ài ancien regime. Voleva a ogni costo che uno dei figli si sposasse e scriveva in continuazione or all'uno or all'altro perché si decidessero. Ma la graduale trasformazione delle consuetudini successorie di cui il piano di ordinamento provvisorio per il Piemonte, del 1796, di matrice giacobina, offriva una concreta testimonianza aveva profondamente modificato la posizione contrattuale dei figli:141) la famiglia non era più pensata come un corpo sociale, come l'antico iignage, bensì come un insieme di individualità, ciascuna libera di percorrere un proprio destino. La prima a cadere era proprio la precedente frattura fra primogeniti e cadetti.
Laura intese dunque che Luigi in quell'epoca poteva disporre della sostanza;142) le antiche pretese del secondogenito meritavano ora una
"> Ibidem.
I4t) H piano di ordinamento repubblicano provvisorio per il Piemonte di ispirazione giacobina, redatto nel 1796, cosi recitava all'articolo 52: Gli in-addietro nobili cadetti, oltre quanto hanno già conseguito, od hanno ragione di conseguire per le disposizioni dei loro genitori ed antenati, od in dipendenza di convenzioni seguite coi loro fratelli primogeniti a tal riguardo conseguiranno ancora una legittima sovra li beni, o Li fondi stabili allodiali posseduti da essi primogeniti, nel modo e proporzione dalla legge stabiliti Quei de' suddetti cadetti, che non hanno ancora conseguita cosa alcuna, o fatto alcun contratto delle suddette loro ragioni, avranno diritto ad una eguale condivisione. P. UNGARI, Storia del dìruto di famiglia cit, pp. 89-90.
1*2) Qualche tempo dopo i fatti narrati in queste pagine, Luigi annotava che a quell'epoca i beni amministrati dalla madre, soggetti a primogenitura compresa la piccola porzione della quale per testamento dell'avo materno dei due fratelli era per lo avanti fidecomissaria nei maschi per legge francese trovavasi già svincolati, all'in fuori di una primogenitura verificata in Giovanni Battista. E successivamente si domandava: Ma se il vantaggio della primogenitura non bastò a determinare Giovanni Battista, che d'altronde era impiegato, a) collocamento, mentre chiedeva sagrifizi sui redditi pcranco vivendo la madre,