Rassegna storica del Risorgimento
Repubblica Romana
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1999
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pagina
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77
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Civitavecchia e i fatti del 1820 77
Lante degli 11 aprile 1806.* L'editto del Lante, da cui erano stati eliminati soltanto alcuni riferimenti alle galere da tempo scomparse e gli articoli che riguardavano il vestiario e l'ospedale, rimaneva dunque pienamente valido. H bagno penale di Civitavecchia era considerato un luogo ancora pericoloso, ove la sorveglianza doveva rimanere massima e nel quale qualsiasi idea relativa ad una qualunque forma di recupero o di rieducazione, per quanto primitiva, era bandita. I condannati a pene gravi, come nel passato, erano sottoposti alla clàusola di stretta custodia. Nel regolamento del 1830, promulgato dal Mattei, le più gravi mancanze, come il furto o la rissa, erano punite con qualche giorno di incatenatura o col cavalletto. Questo patimento era ordinato dal direttore del carcere dopo un processo verbale, ma doveva essere sottoposto all'approvazione del Tesoriere generale a Roma o del delegato apostolico nelle province.83) Se il detenuto compiva dei reati ancor più deplorevoli veniva consegnato al tribunale competente,84)
È evidente, ad un sia pur sbrigativo confronto, la diversità del trattamento cui era sottoposto il prigioniero che viveva nel bagno penale di Civitavecchia, ove, come accennato, la parte disciplinare era posta completamente nelle mani del delegato apostolico il quale poteva ancora, ad esempio, per risse, ingiurie, clamori tra forzati [comminare] cento nervate,85) oppure, in caso di reati peggiori, agire in modo arbitrario e praticamente inoppugnabile. 89
All'interno la vita si svolgeva secondo le norme tracciate nel 1820 dal Cattarli. Il delegato apostolico, per riuscire a tenere occupati i servi di pena, aveva fatto ripulire la piazzetta della darsena ove tutti i forzati avrebbero potuto, salvo i condannati con la clausola di stretta custodia, lavorare nelle baracche, ormai strutture quasi fisse. Per esercitare un mestiere nelle casupole era necessario rivolgere un'istanza al delegato apostolico. Ottenuta l'autorizzazione,87) il detenuto doveva costruirsi il piccolo sito di legno
} Notificazione N 8261 a firma del cardinal Gamberini, 21 novembre 1840, stamp. della R.GA.
M) Regolamento disciplinare per le case di condanna, cit., art 64.
M> J, art 85.
85) Editto di monsignor Alessandro Lante cit.', art 26.
A norma dell'art 40 dell'editto del Lante, il delegato apostolico, ad esempio, poteva comminare ad un argastolano un castigo di 200 bastonate l'anno, vita naturai durante. Solo in casi di particolare gravità, come omicidi o altro, era competente nel giudizio il tribunale criminale.
W ASV, Segreteria di Stato-interni, b. 315, rubr. 204, fase. 14. Regolamento disciplinare per i travagliatori nella piazzetta della darsena, art. 3. Redatta dal Cattani 11 18 luglio 1820, questa normativa fu approvata dal Consalvi il 29 agosto 1821.