Rassegna storica del Risorgimento

Repubblica Romana
anno <1999>   pagina <18>
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18 Romano Ugolini
Veniamo ora ad esaminare tale legge secondo un criterio assai signifi­cativo, comparandola da una parte con il motu proprio pontificio e dall'altra con le Istruzioni per il voto della Costituente. Nel primo caso le variazioni non furono di grande rilievo, muovendosi la legge del 31 gennaio, come abbiamo già detto, in una logica di continuità con la normativa precedente. Nel novero degli eletti al Municipio, la componente possidenti fu limitata alla metà del Consiglio e non più ai due terzi; fu tolto anche ai possidenti il diritto a ricoprire la carica di senatore: il Consiglio avrebbe eletto diretta­mente nel suo seno la Magistratura, con l'unico obbligo di rispettate i diversi gradi di maggioranza richiesti per le votazioni progressive. La vera novità era costituita, come è facilmente comprensibile, dalla normativa con­cernente l'elettorato attivo. Questo riguardava gli elettori maschi che aves­sero compiuto 21 anni di età (l'età per essere eletti era posta a 25): da questo novero venivano tuttavia estromessi non solo gli interdetti, i falliti, i condannati e gli inquisiti per delitto infamante, ma anche cito l'art 11 quelli che vivono di mercede giornaliera per opera manuale o meccani­ca, cioè di salario per opera servile, e di elemosina; tutti i lavoratori mezza­dri, e che non possiedono beni immobili.
Credo che quanto detto sia sufficiente a chiarire il carattere eminente­mente conservatore della legge; ma a renderlo ancor più evidente è il raf­fronto con la normativa del 31 dicembre 1848 concernente l'elezione della Costituente. Stringata ed essenziale, anch'essa fissava rispettivamente a 21 e 25 anni i limiti di età per esercitare l'elettorato attivo e passivo. Ma se per l'elettorato attivo vi era il solo sbarramento dell'interdizione e del fallimen­to, e della condanna penale, alcuna limitazione era prevista per l'elettorato passivo. Il quoziente per essere eletti era assai alto per le elezioni munici­pali: bisognava avere almeno un terzo dei voti scrutinati; per la Costituente bastavano 500 voti nel Collegio, senza alcun raccordo con l'affluenza alle urne. Solo su un punto la normativa per la Costituente era più restrittiva rispetto a quella per i Municipi: la prima non ammetteva che il voto perso­nale, mentre la seconda accettava anche il voto delegato.
Un discorso a parte meritano i requisiti relativi alla residenza: detta­gliati per la Costituente (un anno nello Stato e sei mesi in Comune; ad eccezione dei militari), essi risultano assenti per i Municipi, facendo presu­mere una liberalità in contrasto con la filosofia della legge. Come vedremo in seguito, si trattava di una semplice dimenticanza della legge, ovviata in maniera alquanto libera nelle elezioni di aprile.
Come abbiamo già rilevato, nessun rapporto di parentela poteva essere trovato tra la normativa elettorale per la Costituente e quella per i Municipi. Potremmo dire che la prima aveva un carattere di una legge una tantum di