Rassegna storica del Risorgimento

Repubblica Romana
anno <1999>   pagina <37>
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La politica ecclesiastica e l'amministrazione capitolina 37
refrattario al nuovo ordine di cose per questi fatti di secondaria importanza, fosse in qualche misura in relazione con la politica ecclesiastica di più vasto raggio della Repubblica.
Nei giorni successivi il governo della Repubblica (Armellini, Saliceti, Montecchi) emanava altre disposizioni su tale materia. Con l'ordinanza del 25 febbraio si consentiva al clero regolare e secolare di continuare ad assolvere alle pratiche amministrative come per il passato, finché non [fosse] regolarmente organizzata l'amministrazione demaniale (art. 2).15) Il giorno successivo con un'altra ordinanza, della cui esecuzione era incaricato il ministro delle Finanze, il governo della Repubblica demandava all'ammini­strazione del Registro, dichiarata ancora Amministrazione del Demanio (art 1), l'amministrazione dei beni ecclesiastici (art. 2). La stessa ammini­strazione del Registro avrebbe curato la stesura dell'inventario dei beni del clero secolare e regolare (art 3). Mentre i beni del clero secolare sarebbero rimasti in mano aU'amministrazione ecclesiastica (art. 4), quelli delle corpo­razioni religiose sarebbero passati a quella del Demanio, che avrebbe prov­veduto al sostentamento dei religiosi e alle spese di culto delle chiese annes­se ai conventi (art 5). A tal fine l'amministrazione demaniale, secondo la sua prudenza, avrebbe rilasciato ad ogni singola comunità religiosa la porzione occorrente delle rendite, in attesa di una legge particolare (art. 6). Se le rendite di una corporazione religiosa fossero state appena sufficienti ai suoi bisogni, il Demanio avrebbe lasciato ad essa l'intera amministrazione (art 7). H clero regolare avrebbe inoltre conservato il mobilio per uso personale (art 8). In caso di occultazione o sottrazione dei beni da parte del clero durante le fasi dell'inventariazione, ogni autore e complice, anche per semplice consiglio, [sarebbe stato] rinviato al Potere giudiziario per essere punito a norma delle Leggi penali (art 9). Il governo si impegnava con un successivo intervento legislativo a pubblicare un regolamento attua-rivo di questa ordinanza (art. IO).16)
Intanto il 5 marzo il governo della Repubblica scioglieva l'annosa que­stione dei beni delle corporazioni religiose e degli istituti ecclesiastici sog­getti ad ipoteca. Sia i titolari degli uni, sia i titolari degli altri non avevano approfittato del decreto del 29 aprile 184817) e del successivo regolamento ministeriale del 5 giugno dello stesso anno che consentiva loro di ammor-
,5) Monitor* Romano, 26 febbraio 1849.
* Ibidem.
,7> Raccolta ditti leggìi i disposizioni dì pubblica amministratone nello Stato pontificio, voi. II (1 gennaio-15 novembre 1846), Roma, 1850, pp. 115-120.