Rassegna storica del Risorgimento
Repubblica Romana
anno
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1999
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Carlo M. Fiorentino
rono i più ricchi, cosicché pur anche nei chiostri si può tracciare la linea di separazione tra la democrazia e l'aristocrazia.42) Particolarmente favorevoli alla Repubblica e disposti ad adoperarsi attivamente soprattutto in qualità di infermieri in sua difesa furono i carmelitani scalzi di S. Martino ai Monti, i minimi di S. Andrea delle Fratte, i serviti di S. Maria in Via, i francescani dei SS. Cosma e Damiano, gli agostiniani scalzi di Gesù e Maria, i canonici regolari di S. Pietro in Vincoli. Diverso fu l'atteggiamento delle corporazioni religiose femminili, forse perché era questa l'impressione dei commissari le provette rimarrebbero per forza di abitudine ad un genere di vita non facile a condursi altrove, e le giovani, perché non vogliono ritornare alle loro famiglie, che hanno lasciato non senza alcuna opposizione, o motivo di dispiacere.43) La fuga dai conventi, secondo gli stessi commissari, non si era immediatamente verificata in misura apprezzabile per quel rispetto dovuto ai superiori che aveva caratterizzato in quell'occasione Patteggiamento di molti religiosi, i quali avrebbero atteso un cenno più determinato del Governo della Repubblica per sciogliersi.44) Tuttavia, avvertivano i commissari, fino a che non sarà messa in corso la pensione ai sacerdoti e provveduto ai conversi, che hanno invecchiato nei Chiostri, non sarà possibile conseguire gran frutto dalle disposizioni più favorevoli degli animi loro .45)
A questo proposito, con altro decreto del 27 aprile il governo della Repubblica, ritenendo che i beni ecclesiastici fossero stati fino allora sproporzionalmente distribuiti, per cui alcuni religiosi sovrabbondavano di sproporzionate ricchezze, mentre altri languivano in miseria , aveva stabilito in via provvisoria che i sacerdoti semplici dovessero essere retribuiti con 108 scudi all'anno, i titolari di collegiate e cattedrali con scudi 144, i parroci con scudi 180, i vescovi con scudi 1000 e i sacerdoti regolari rimasti nei chiostri con scudi 72 (art 1). Inoltre, per salvaguardare il decoro del clero stesso, il decreto vietava ai sacerdoti di percepire qualunque provento sotto la estesa comprensione di Stola bianca o Stola nera, pena la perdita temporanea dell'onorario (art 2); soltanto in occasione della celebrazione delle messe funebri sarebbe stata pagata al clero una tenue oblazione per le spese degli inservienti alle Sagrestie (art 3). Infine il decreto stabi-
43 Antonio Strambi, Domenico Bolasco e Achille Ugo al ministro dell'Interno, Roma, 18 maggio 1849.
43) Ibidtm.
*J Ibidem.
*0 Ibidtm.