Rassegna storica del Risorgimento
Repubblica Romana
anno
<
1999
>
pagina
<
155
>
La Costituente romana nel 1849
155
Successivamente fu affrontato il problema delle opzioni (o ozioni come recita il resoconto). Tre deputati erano stari eletti in tre circoscrizioni e 13 in due; vi erano quindi già in partenza 19 vacanze cui provvedere.
Il Presidente pose la questione nel senso che l'Assemblea doveva decidere se procedere a elezioni suppletive, ovvero se coprire le vacanze con i primi non eletti purché avessero raggiunto i 500 voti prescritti come mimmo della legge. In realtà il problema nasceva dal sistema scelto per le elezioni, sistema che oggi chiameremmo maggioritario di lista. I cento collegi uninominali adottati nelle elezioni del c48 per il Consiglio dei deputati erano stati raggruppati per provìnce e si era raddoppiato il numero dei rappresentanti: si andava da un minimo di due rappresentanti per le province di Camerino, Orvieto e Civitavecchia a un massimo di 24 per Bologna. Ciò comportava che la scelta delle elezioni suppletive imponeva la convocazione degli elettori di tutta la provincia anche per provvedere all'elezione di un solo deputato, la scelta delle surrogazioni andava contro il principio maggioritario. Saffi prese per primo la parola e osservò: [...] ammettendo il principio del subingresso, si ammetterebbe il voto della minorità. Questa io credo una lesione del diritto della maggioranza e della sovranità del popolo
[...]. ijp'i ,. ijj>
Dopo vivace discussione, fu adottata la soluzione delle elezioni suppletive, non senza che prima su richiesta del Bonaparte il presidente dichiarasse: l'Assemblea del popolo è già costituita legalmente, e regolarmente siede. L'Audinot non ritenne sufficiente la dichiarazione presidenziale, e propose una risoluzione formale del seguente tenore: L'Assemblea generale dello Stato Romano, essendo regolarmente costituita in virtù del suo mandato popolare, dichiara di riconoscere in sé medesima la pienezza dei poteri sovrani. La proposta fu adottata con applausi In tutta questa fase iniziale emergeva chiaramente negli eletti la coscienza di rappresentare il popolo sovrano e di derivare da esso la nuova legittimità dei pieni poteri conferiti dal suffragio universale. Era un fatto unico e nuovo nella storia dello Stato Romano. Avendo la Commissione provvisoria di governo deposto i poteri prima esercitati, l'Assemblea sovrana decreta: che i membri della cessata Commissione provvisoria di governo ritengano intanto i rispettivi portafogli come suoi ministri responsabili. Nell'esercìzio dei poteri sovrani l'Assemblea adottò il 9 febbraio il decreto fondamentale, espressione di attività costituente per eccellenza che, come tale, esula dalla presente trattazione. Nella seduta del 10 febbraio, dopo varie schermaglie, l'Assemblea procedette mediante sorteggio a ripartire i propri membri in otto sezioni; quindi, su proposta del Presidente, nominò una commissione composta da Sturbinetti, Audinot e Bonaparte con l'incarico di riferire circa