Rassegna storica del Risorgimento
Repubblica Romana
anno
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1999
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pagina
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158
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158 Mauro Ferri m
essa è lo specchio fedele del rapporto che s'instaurò fra l'Assemblea ed il Comitato esecutivo da essa eletto e durò fino al 29 marzo, quando l'Assemblea stessa sciolse il Comitato esecutivo ed istituì il Triunvirato. In tutto questo periodo il potere legislativo fu rigorosamente riservato all'Assemblea, i cui atti erano pubblicati nella maggior parte dei casi dal Comitato esecutivo nella forma che è stata sopra riportata; non mancarono però leggi o altri atti di emanazione diretta dell'Assemblea con la firma del Presidente (spesso surrogato dal Vice Presidente) e di uno dei segretari Esempi del genere li troviamo già il 18 febbraio con due leggi che dopo la consueta intestazione usavano la formula pura e semplice l'Assemblea decreta. Si tratta nel caso di leggi importanti, perché l'una concerneva la cessazione da qualunque potere delle Giunte di pubblica sicurezza e di qualunque altro tribunale eccezionale, l'altra disponeva l'obbligo per gli impiegati dell'adesione con atto scritto alla Repubblica e per i militari del giuramento di fedeltà. Gli esempi possono continuare: il 21 febbraio l'Assemblea decretò direttamente l'incameramento di tutti i beni ecclesiastici. Il Comitato esecutivo procedette nelle nomine e nelle ordinanze attinenti alla riorganizzazione dello Stato. Ad evitare confusioni il 19 febbraio il Comitato notificava che l'Assemblea costituente aveva [...] riconosciuto che la nomina di qualsiasi agente del potere esecutivo appartiene al medesimo sotto la sua piena responsabilità. Peraltro l'Assemblea continuò ad esercitare gelosamente le sue prerogative sovrane: il 12 febbraio veniva respinta una proposta che tendeva ad attribuire la priorità alle proposte di legge presentate dal Comitato esecutivo rispetto a qualunque altra presentata dai deputati. Nella stessa tornata del 12 febbraio fu discussa e decisa una interessante questione attinente al procedimento legislativo. Fu avanzata la proposta di nominare tante commissioni tecniche quanti erano i ministeri, cioè sette. Queste commissioni referenti erano previste anche nel capo VI del regolamento normalmente come emanazione delle sezioni, in quanto composte dai commissari da ciascuna di esse designati. Il carattere innovativo della proposta fu immediatamente percepito dai deputati: Audinot, Agostini e Filo-panti sostennero che le proposte di legge dovessero essere sottoposte alla Commissione competente per materia, eliminando così la funzione e l'esistenza stessa delle sezioni. Bonaparte difese il mantenimento delle sezioni rimettendo all'Assemblea la facoltà di scegliere se deferire l'esame dei progetti alle Commissioni o alle sezioni. Prevalse la tesi del Bonaparte accompagnata da un sottoemendaraento Audinot che riduceva i componenti ài ogni Commissione al numero di cinque o sette. La nomina delle Commissioni fu deferita al Presidente. Si trattò di una innovazione importante: le Commissioni permanenti composte in base alle competenze, in