Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Casa Savoia. Forze Armate. Secolo XIX
anno <1999>   pagina <179>
immagine non disponibile

// costituzionalismo democratico nel 1848-1849 179
dola su due elementi essenziali, l'uno, il diritto divino reso manifesto dall'azione della Provvidenza che l'aveva riportato nei propri Stati, l'altro, il diritto storico fondato sulla continuità di una dinastia le cui origini risaliva­no nei secoli e che il regicidio non aveva interrotto, poiché Luigi XVIII poneva la data d'inizio del suo regno alla morte del nipote Luigi XVII. Diritto divino e diritto storico del tutto opposti, quindi, al principio della sovranità popolare o nazionale fondanti sia il pouvoir constituant delle tesi rivoluzionarie sia la volonté plébiscitaire di un cesarismo destinato a riapparire sulla scena europea col Secondo Impero.5)
Era pur vero, però, che la rivoluzione del luglio 1830 aveva in qualche misura modificato le basi che la Restaurazione aveva dato alla legittimazione monarchica del costituzionalismo francese, ponendo al posto del diritto storico della continuità dinastica la volontà della nazione ed individuando con la Charte del 1830, non più octrqyée perché frutto di un patto tra il nuovo re, Luigi Filippo, e la nazione, o, meglio, tra quello e la Camera dei deputati che l'aveva elaborata, una diversa fonte del potere della corona. Neil 'interpretazione di coloro che fecero quella rivoluzione un roi citoyen avrebbe sostituito un roi par la gràce de Dieu, ma ciò non era da tutti accettato, malgrado gli sforzi per accreditare tale idea compiuti dai teorici del costituzionalismo liberale della monarchia di luglio con Guizot e so­prattutto con Pellegrino Rossi alla testa.6) Infatti i fautori della sovranità nazionale non potevano attribuire una effettiva legittimazione democratica ad un monarca non eletto dal popolo né designato da una Costituente ma ereditario, mentre i sostenitori del diritto divino ne contestavano l'autorità perché era stato investito del suo potere da una rivoluzione che aveva costretto Carlo X, sovrano legittimo, a rinunciare al trono. Di qui l'estrema friabilità della legittimazione giuridica della monarchia di luglio, che pur non considerata più detentrice della sovranità come nella Charte del 1814, era ai sensi di quella del 1830 investita della titolarità del suo esercizio; di qui ancora la causa di tante incomprensioni suscitate dalla monarchia per i suoi atteggiamenti all'interno ed all'esterno dei confini francesi che apparivano spesso in contrasto con i postulati ideologici che avrebbero dovuto ispirarla.
La caduta della monarchia di luglio, sorta dal compromesso tra il prin­cipio dinastico e quello della sovranità nazionale che era stata considerata al
9 Sulla concezione napoleonica del potere fondata sul plebiscito e sulla sua teorizza­zione durante il secondo impero cfr. A. MOMIGLIANO, Per un riesame della storia dell'idea di cesarismo, in Rivista storica italiana, 68 (1956), pp. 220 sgg., e S. MASTBI.LONB, Storia del pensiero politico europeo dal XIX aiXX secolo, Torino, 1990, voi- II. pp. 96-97.
Sul Rossi costitazitìfialista rimando al mio Pellegrino Rossi e il costituzionalismo detta monarchia di luglio in Stato e costituzione nel Risorgimento, Milano, 1972, pp. 163 sgg.