Rassegna storica del Risorgimento
Italia. Casa Savoia. Forze Armate. Secolo XIX
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1999
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Carlo Ghhalberti
suo avvento da molti come una tappa nell'evoluzione verso la democrazia, sembrerà invece a quanti erano convinti della debolezza intrinseca di quel compromesso una sorta di fine annunciata. Parrà loro la base della totale riaffermazione della sovranità nazionale e della completa riassunzione da parte del popolo del pouvair constituanl di cui la Restaurazione l'aveva espropriato e che Luigi Filippo non aveva saputo o voluto reintegrare. Dalla Francia, che dall'Ottantanove in poi era stata la nazione guida in materia politica per larga parte dell'Europa, veniva così rilanciata quell'idea di un costituzionalismo democratico fondato sulla Costituente destinata ad essere largamente diffusa e recepita oltre il Reno e le Alpi.
Ma l'immagine del pouvoir constituant ancorché essenziale per la connotazione del costituzionalismo democratico, non ne era, come si è detto, l'unica né la sola caratteristica. Che un'altra sembrava ad essa affiancarsi nel-l'attribuire a quello un contenuto del tutto differente ed innovativo rispetto ad altre realizzazioni costituzionali del primo Ottocento. Questa era la previsione del suffragio universale per la formazione della rappresentanza politica, un suffragio naturalmente soltanto maschile secondo la mentalità ed il costume dei tempi, ma comunque di ampiezza tale da non poter essere in nulla comparato a quelli variamente articolati della maggior parte dei paesi europei retti ad ordinamenti costituzionali nei quali almeno uno dei rami del parlamento doveva essere eletto dal popolo.7)
H suo fondamento era nella più ampia visione della cittadinanza elaborata dalla rivoluzione francese che vi aveva annesso l'attribuzione completa dei diritti politici e, quindi, dell'elettorato attivo e passivo ad ogni carica pubblica. Tale visione non era invece propria della rivoluzione americana legata alla tradizione coloniale che limitava la partecipazione alla gestione degli affari pubblici ai proprietari terrieri. Così il diritto di voto e la possibilità del suo esercizio erano restati di fatto piuttosto limitati fino agli anni Quaranta dell'Ottocento a causa di normative variabili secondo l'orientamento dei diversi Stati dell'Unione, non tutti egualmente disposti ad abbattere i requisiti di proprietà e di censo originariamente previsti.
È pur vero che anche nella Francia rivoluzionaria il problema del suffragio, formalmente connesso con quello della cittadinanza, non ebbe una soluzione sempre del tutto univoca. E ciò non soltanto al momento della convocazione degli Stati generali per la particolarità del loro formarsi, ma
7> Sul recupero del suffragio universale nel Quarantotto francese e sul valore dì ciò nell'ideologìa democratica del tempo vedi Les constituHom de la Frana depms 1789, con presentazione di J. GODECHOT, Paris, 1970, pp. 253 sgg.