Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Casa Savoia. Forze Armate. Secolo XIX
anno <1999>   pagina <181>
immagine non disponibile

II costituzionalismo democratico nel 1848-1849 181
anche quando dovette essere eletta l'assemblea legislativa prevista dalla costituzione del 1791. Allora, infatti, si erano scontrate due tesi, la prima di derivazione rousseauviana che affermava, sulla base del principio della sovranità popolare, essere il diritto di voto un droit que rien ne peut óter aux citoyens , la seconda, invece, che, spostando la titolarità della sovranità all'intera nazione, dichiarava col Barnave doversi considerare la funzione elettorale una funzione pubblica alla quale il singolo non può accedere per diritto proprio, ma solo nel caso in cui la società, nell'interesse collettivo, glielo conceda. Di qui la limitazione del suffragio prevista dalla Costituente, la cui motivazione effettiva era la diffidenza di certi gruppi economicamente e socialmente egemoni verso la sua universalizzazione. Diffidenza, come è noto, superata dalla Convenzione quando elaborò la Costituzione dell'anno I (1793) che concedeva il voto a tutti i cittadini, ma riemersa in tutta la sua portata dopo il 10 Termidoro, con la Costituzione dell'anno III (1795) che reintroduceva il suffragio ristretto su base censitali a, aggravandone la por­tata con l'introduzione di un meccanismo elettorale indiretto,8)
Il 18 brumaio formalmente aveva reintegrato il suffragio universale, alterandone però il valore ed il significato col macchinoso sistema dèlie listes de confiance che lasciava al potere il controllo di fatto sulla scelta della rappresentanza, e con lo strumento plebiscitario con cui il popolo diretta­mente manifestava il proprio consenso al potere sulle riforme costituzionali.9) Passata la stagione napoleonica, alla Restaurazione, comunque, il suffragio ristretto, su base fortemente censitaria, era tornato ad essere il fulcro del sistema elettorale, limitando all'estremo con la Cbarte del 1814 sia il numero degli elettori che quello degli eleggibili, ed accogliendo con la carta del 1830 solo uno scarso incremento nelle due categorie espressioni dei ceti più abbienti. Fulcro di un sistema che, anche al di fuori della Francia, nei paesi ove le Costituzioni garantivano l'esistenza di una qualsiasi, pur limitata, forma di rappresentanza parlamentare elettiva, si poneva come lo strumento per la tutela degli interessi dei ceti e dei gruppi dominanti.
La stessa celebratissima riforma inglese del 1832, che tendeva a razio­nalizzare il metodo di elezione della Camera dei comuni allargando insieme il diritto di voto, non aveva se non marginalmente alterato il carattere elitario della sua composizione che pure rispetto a quella di altri ordina-
*0 Sulle elezioni del perìodo rivoluzionario, cfr. la felice sintesi di P, GuENlFFEY, V. Elezioni, in F. FURBX- M. OZOUP, Dissonar/o critico della rivoluzione francese, Milano, 1988, pp. 32 sgg.
Sulle elezioni in Italia in quel periodo cfr. il mio Stato nazione e costituitone nel­l'Italia contemporanea cifc, pp. 95 sgg.