Rassegna storica del Risorgimento

Italia. Casa Savoia. Forze Armate. Secolo XIX
anno <1999>   pagina <182>
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Carlo Ghisa/berti
menti del continente appariva più rappresentativa.10) Giudizio che scaturiva spontaneo al paragone delle normative per le elezioni alle Diete previste dalle costituzioni tedesche della Restaurazione contestate da Hegel per l'assenza di una base popolare e per i contenuti fortemente classisti che le distinguevano e che le connoteranno fino al Vormàrv e che appariva ancor più fondato al confronto con altri sistemi elettorali altrove vigenti, fondati sulla ristrettezza del diritto di voto, sulla pluralità dei gradi delle elezioni e sulla conseguente ineguaglianza politica dei cittadini per ragioni di capacità o di censo.
Il terzo elemento di differenziazione del costituzionalismo democratico dalle altre forme di organizzazione politica a base costituzionale vigenti dalla Restaurazione in poi era quello della unicità della rappresentanza e del suo carattere nazionale. Se la Costituzione monarchica del 1791 si era fondata sullo stesso criterio, imitato poi nel testo spagnolo di Cadice del 1812 che per questo era stato fortemente apprezzato nell'Italia del 1820-21, se i testi repubblicani francesi dell'anno I (1793), dell'anno III (1795), e quelli napo­leonici susseguitisi dall'anno VH1 (1799) alLVlf/ff additionnd del 1815 l'ave­vano mantenuto stemperandone, però, la portata per l'autoritarismo diretto­riale prima, il cesarismo napoleonico poi, alla Restaurazione il principio era stato posto in non cale òsoctroi del 1814. Questo aveva istituito col bica­meralismo accanto alla rappresentanza elettiva la paria ereditaria, imitando più o meno da presso la composizione del parlamento inglese ove la Came­ra dei Lords era composta dall'aristocrazia laica e dall'episcopato e quindi l'articolazione su base classista della società si rifletteva nella struttura del parlamento fondato su quella Camera e su quella dei Comuni, espressione della borghesia cittadina.
Vero è, però, che con la Charte del 1830 la paria ereditaria in Francia era stata sostituita con una Camera alta vitalizia di nomina regia scelta entro categorie estremamente ristrette, abbattendo così definitivamente il principio di una funzione particolare che negli ordinamenti rappresentativi la nobiltà ed il clero avrebbero potuto e dovuto svolgere. Era conservata in un bica­meralismo siffatto, a base tendenzialmente conservatrice, l'attribuzione di un ruolo distinto ai componenti di quella camera a motivo delle cariche o degli uffici ricoperti, della attività svolta o della ricchezza posseduta. Ruolo che palesemente contrastava con i postulati egualitari e livellatori posti alla base delle concezioni democratiche della rappresentanza politica che se in Fran­cia, ove più forte era il retaggio della tradizione rivoluzionaria, venivano
" Sulla riforma elettorale inglese del 1832 off. E.]. EVANS, Wihe.reat Rtfom act of 1832, Londra, 1988.