Rassegna storica del Risorgimento
Repubblica Romana del 1798. Repubblica Romana del 1849
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1999
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Marina iarnica
Eppure, nonostante le innegabili e numerose diversità - - individuabili anche in più specifiche disposizioni4") nei due testi non mancano, comunque, elementi di continuità e di raffronto. Là presenza del prof. Ferri, del prof. Ghisalberti e degli altri studiosi qui presenti mi esime dall'adden-trarmi in un ambito giuridico specialistico, ma non potrò non rammentare, sia pur fugacemente, come nei preambolo degli otto principi fondamentali (la sovranità risiede nel popolo per diritti eterni ; il regime democratico ha come princìpi Peguaglianza, la libertà e la fratellanza; la Repubblica considera tutti i popoli alla stregua di fratelli; rispetta tutte le nazionalità; lotta per l'Italia; l'esercizio dei diritti civili e politici è indipendente dalle credenze religiose ...) rivivessero i principi dei 31 articoli della Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino anteposta, su modello costituzionale francese dell'anno III alla Costituzione del 1798. Analogamente, non mi sembra casuale né l'insistenza sull'elezione popolare dei giudici né l'impiego della terminologia classica: nella seconda così come nella prima Repubblica l'esecutivo viene affidato a dei consoli e l'assemblea legislativa denominata Tribunato (per lo meno inizialmente, come si evince dalla lettura del Titolo V del primo progetto costituzionale del 1849).41)
Mi sembra, inoltre, opportuno richiamare le affinità delle due Repubbliche nell'impostazione dei rapporti Stato-Chiesa, anche se il discorso, alquanto delicato, non può essere non dico esaurito, ma neppure affrontato in poche battute, a causa della sua complessità politica, teologica ed economica. Mi limiterò a rammentare come, da un punto di vista strettamente costituzionale, al voluto, cauto silenzio del testo del 1798 in materia religiosa si opponesse, nel 1849, l'esplicito richiamo alle garanzie necessarie all'esercizio indipendente del potere spirituale del pontefice, anche se ciò non esaurisce, evidentemente, il problema, che, da un punto di vista generale, va individuato nella comune eccezionalità storica dei due momenti. Nell'arco di mezzo secolo, per ben due volte vennero, infatti, traumaticamente rimessi in discussione i fondamenti del potere temporale del papa,
Rinvio, per questo, a G. GARAVANl, La Costituzione della Repubblica Romana cit Per un esame analitico della Costituzione del 1849, cfr. B. GATEi tf Costituitone della Repubblica Romana* Fu-cnze, 1947; L. RODELLI, La Repubblica Romana del 7849, Pisa, 1955, pp. 271-303; M- FERRI, Costituente e Costituzione nella Repubblica Romana del 1849, in Diritto e società* I (1989), pp, *
4,J fi rapporto del deputato Agostini su questo primo progetto è stato riportato in N. CORTESE, Costituenti e costituzioni italiane del 1848-49, Napoli, 1951, pp. 232-266, e ora anche in Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche I progetti e la Costituzione della Repubblica Romana del 1849, Visti e index locorum, Fkenzc, 1999 (introduzione di M. FERRI).