Rassegna storica del Risorgimento

Repubblica Romana del 1798. Repubblica Romana del 1849
anno <1999>   pagina <202>
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Marina iarnica
Eppure, nonostante le innegabili e numerose diversità - - individuabili anche in più specifiche disposizioni4") nei due testi non mancano, comunque, elementi di continuità e di raffronto. Là presenza del prof. Ferri, del prof. Ghisalberti e degli altri studiosi qui presenti mi esime dall'adden-trarmi in un ambito giuridico specialistico, ma non potrò non rammentare, sia pur fugacemente, come nei preambolo degli otto principi fondamentali (la sovranità risiede nel popolo per diritti eterni ; il regime democratico ha come princìpi Peguaglianza, la libertà e la fratellanza; la Repubblica considera tutti i popoli alla stregua di fratelli; rispetta tutte le nazionalità; lotta per l'Italia; l'esercizio dei diritti civili e politici è indipendente dalle credenze religiose ...) rivivessero i principi dei 31 articoli della Dichiara­zione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino anteposta, su mo­dello costituzionale francese dell'anno III alla Costituzione del 1798. Analo­gamente, non mi sembra casuale né l'insistenza sull'elezione popolare dei giudici né l'impiego della terminologia classica: nella seconda così come nella prima Repubblica l'esecutivo viene affidato a dei consoli e l'assemblea legislativa denominata Tribunato (per lo meno inizialmente, come si evince dalla lettura del Titolo V del primo progetto costituzionale del 1849).41)
Mi sembra, inoltre, opportuno richiamare le affinità delle due Repub­bliche nell'impostazione dei rapporti Stato-Chiesa, anche se il discorso, alquanto delicato, non può essere non dico esaurito, ma neppure affrontato in poche battute, a causa della sua complessità politica, teologica ed econo­mica. Mi limiterò a rammentare come, da un punto di vista strettamente costituzionale, al voluto, cauto silenzio del testo del 1798 in materia religio­sa si opponesse, nel 1849, l'esplicito richiamo alle garanzie necessarie all'esercizio indipendente del potere spirituale del pontefice, anche se ciò non esaurisce, evidentemente, il problema, che, da un punto di vista gene­rale, va individuato nella comune eccezionalità storica dei due momenti. Nell'arco di mezzo secolo, per ben due volte vennero, infatti, traumatica­mente rimessi in discussione i fondamenti del potere temporale del papa,
Rinvio, per questo, a G. GARAVANl, La Costituzione della Repubblica Romana cit Per un esame analitico della Costituzione del 1849, cfr. B. GATEi tf Costituitone della Re­pubblica Romana* Fu-cnze, 1947; L. RODELLI, La Repubblica Romana del 7849, Pisa, 1955, pp. 271-303; M- FERRI, Costituente e Costituzione nella Repubblica Romana del 1849, in Diritto e società* I (1989), pp, *
4,J fi rapporto del deputato Agostini su questo primo progetto è stato riportato in N. CORTESE, Costituenti e costituzioni italiane del 1848-49, Napoli, 1951, pp. 232-266, e ora anche in Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche I progetti e la Costituzione della Repubblica Romana del 1849, Visti e index locorum, Fkenzc, 1999 (introduzione di M. FERRI).