Rassegna storica del Risorgimento
Repubblica Romana
anno
<
1999
>
pagina
<
272
>
272 Ester Caputo
La più avanzata da questo punto di vista era tra le carte costituzionali del '48 indubbiamente quella toscana che affermava il principio dell'eguaglianza di tutti di fronte alla legge ammettendo anche gli acattolici, e tra questi naturalmente gli ebrei, sia alla contribuzione fiscale in proporzione dei propri beni sia agli impieghi civili e militari. Principio questo recuperato in Piemonte soltanto qualche mese più tardi con l'artìcolo unico della legge del 19 giugno che, dopo l'allocuzione pontificia del 29 aprile e la conseguente traumatica fine delle illusioni neoguelfe, superava le remore statutarie introducendo quella completa equiparazione degli israeliti subalpini di cui i valdesi godevano già da qualche mese.
Nello Stato pontificio lo Statuto fondamentale concesso da Pio IX il 14 marzo 1848, pur stabilendo all'art. 4 l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza fare però alcun riferimento alla religione di Stato che era ovviamente la cattolica, si limitava ad affermare all'art. 25 come soltanto coloro che la professassero potessero godere dei diritti politici, escludendo, quindi, in base a tale postulato gli acattolici, ed in particolare gli ebrei, dall'elenco di quanti potevano godere dell'elettorato attivo e passivo, pur senza negare ad essi i diritti civili, ossia una limitata cittadinanza nello Stato.13) Secondo quanto avrebbe riferito più tardi il Farini, Pio IX giustificava la mancata concessione dei diritti politici agli ebrei in base al principio che in paese costituzionale ogni uomo, che quelli gode, può salire agli alti gradi del potere, e che un papa non potrebbe aver ministri non cattolici.14) Motivazione questa sufficiente in un ordinamento confessionale ad escludere gli acattolici dalle cariche pubbliche.
E noto, pero, come contro questa limitazione gli ebrei romani avanzassero una protesta, sperando di far rimuovere il divieto alla propria partecipazione politica e nel medesimo tempo di dare un'immediata applicazione allo stesso disposto statutario in materia di diritti civili che gli am-
comunità ebraiche degli Stati romani v. R. ELIA, Gli Ebrei e lo Statuto pontificio del '48. Vicende di una deputazione delle Comunità israelitiche pontificie* in Rassegna Mensile di Israel* X (1935), nn. 4-5, pp. 197-202.
88 Per questo testo; v. A. ARA, Lo Sia tufo fondamentale dello Stato della Chièsa (14 marzo 1848)* Milano, 1966, Cfr. anche Degli israeliti nei domini della Chiesa innanzi la pubblicazione dello Statuto fondamentale e dell'utilità e convenienza dì emancipazione* Bologna, 1848J. Per il periodo immediatamente precedente all'emanazione dello Statuto pontificio v., tra gli altri, G LARAS, Ansie e speranze degli ebrei in Roma durante il pontificato di Pio IX, in Rassegna Mensile di Israel* XXXIX (1973), n. 9, pp. 515M,
M) LC, FARINI, Lo Stato Romano dall'anno 1815 al 1850* II, Firenze, 1878, 2* edise. corretta ed accresciuta, p. 85*