Rassegna storica del Risorgimento

Repubblica Romana
anno <1999>   pagina <274>
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274 Ester Caputo
ria approvata, dopo una breve ma accesa discussione del Consiglio dei deputati, con sanzione sovrana del pontefice la metà del mese successivo.2*1 Non nuovo ad essere dibattuto nell'assemblea pontificia, il problema della condizione giuridica e civile degli ebrei degli Stari romani era emerso, sia pure indirettamente, anche in un'altra occasione e cioè nella seduta del 5 agosto durante la discussione sul prestito forzoso e sui provvedimenti economici da adottare per fronteggiare l'emergenza finanziaria.21) Il deputato ferrarese Francesco Mayr, infatti, in quella seduta aveva sottolineato che gli ebrei possidenti dovessero essere sottoposti come gli altri sudditi al prestito dal momento che erano stati liberati dalle antiche interdizioni imposte da leggi ingiuste con la concessione dei diritti civili .22)
Gli ebrei di Roma dai Papi all'Italia dt, p- 43, nota 81). Sulla posizione di Luigi Borsari v. F. DELLA PERUTA, Gli ebrei nel Risorgimento fra interdizioni ed emancipatone, in Storia d'Italia, Annali 11, Gli ebrei in Italia, a cura di C. VlVANTI, II, Dall'emancipazione a oggi, Torino, 1997, p. 1160.
Successivamente a conferma dei summenzionati articoli dello Statuto che proclama­vano l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e concedevano i diritti politici soltanto a coloro che professavano la religione cattolica, sulla base dello schema di legge proposto dal Consiglio di Stato veniva votata dai deputati una legge dichiarativa che, in attuazione del disposto statutario, riconosceva agli israeliti il pieno esercizio dei diritti civili e, quindi, non quello dei diritti politici. Lo schema di legge elaborato dal Consiglio di Stato chiariva come col proclamarsi nell'articolo 4 l'eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge, sì sono voluti accordare anche di necessità quei diritti che nella privata condizione di ognuno costituiscono le materie di esercizio dell'eguaglianza stessa ed il mezzo per conseguirla; Che sebbene nell'accennato articolo precipuamente si tratti dei Tribunali, giudicanti qualsiasi dasse di individui senza eccezione o privilegio, pure è indubitato che la conscguente decla­ratoria di parità in senso generico, come non e mcn vero che questa parità si otterrebbe nei giudizi, se non con egual possesso di diritti civili non si misurassero i contendenti; Conside­rando, che l'articolo 25 avendo limitato la necessità di professare la religione cattolica pel solo godimento dei diritti politici riguardanti la cosa pubblica, ha meglio spiegato con quell'unica eccezione la latitudine dell'eguaglianza nei privati interessi fra tutti gli statisti, indipendentemente da qualunque rispetto religioso (Le Assemblee dèi Risorgimento. f...J Roma, , cit, p. 648).
2n D. DE MARCO, Pio TX e la rivoluzione romana del 1848. Saggio di storia economico-sociale, Modena, 1947, pp. 101-102 (poi ripubblicato con lo stesso titolo nella raccolta ho Stato pontificio da VAncien Regime alla Rivoluzione, ITI, Napoli, 1992).
W Mayr proponeva un allargamento nella base del prestito e una riduzione dell'aliquota dal 40 al 10 e con riferimento agli ebrei affermava: Si aggira in mezzo a ooi una popolazione che oggi solo abbiamo ammesso al godimento dei diritti civili, tutta composta di negozianti speculatori e capitalisti. Pcc l'ingiustizia delle nostre leggi non potevano investire il loro denaro in case stabili e possiedono ben pochi crediti fruttiferi ipotecari! Per qual ragione questi non verranno chiamati a parte dei sacrifizii comuni? Non si potrebbe stimare approssimativamente e tassare ì capitali da loro posseduti? (Le Assemblee