Rassegna storica del Risorgimento

Repubblica Romana. Archivio di Stato di Roma
anno <1999>   pagina <347>
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Fonti della Repubblica Romana mWArchivio di Stato di Roma 347
censitario. L'art. LXII dello Statuto prevedeva inoltre un Consiglio di Stato, incaricato di redigere i progetti di legge, i regolamenti di amministrazione pubblica e di dar parere sulle difficoltà in materia governativa.
L'istituzione dei due consigli e specialmente di quello dei Deputati creava i fondamenti di una struttura parlamentare, del tutto assente, in pre­cedenza, dal panorama istituzionale pontificio.
Tale era la situazione quando, dopo l'assassinio di Pellegrino Rossi e la fuga di Pio DC a Gaeta, si instaurò il governo provvisorio pontificio.
Questo non operò riforme istituzionali se non quelle imposte dalla forza delle circostanze: particolare importanza ebbe la secolarizzazione della Segreteria di Stato, divenuta ora soltanto Ministero degli Esteri, mentre per il resto le strutture rimasero quelle già esistenti. In questa fase non venne toccata neppure l'amministrazione della giustizia.
Tale continuità istituzionale non deve però trarre in inganno, poiché sul piano politico le trasformazioni furono invece radicali.
Va notata, a tale proposito, la differenza con l'esperienza giacobina del 1798-99, quando l'intera struttura istituzionale dell'antico regime era stata abbattuta e sostituita con istituti nuovi, che avevano interessato tutti i rami deE'Àmminis trazione, sia quella centrale, come quella periferica e le ammini­strazioni municipali.
È pur vero che la Repubblica Romana del 1849 nasceva dopo l'intensa esperienza riformatrice della restaurazione che, nello Stato ecclesiastico, grazie all'opera del card. Consalvi, aveva ricalcato quella napoleonica. Pos­siamo riassumerne rapidamente le caratteristiche salienti: amministrazione centrale fondata su un sistema di dicasteri suddivisi per competenze, ciascu­no preposto ad una branca di amministrazione; amministrazione periferica (o decentrata) basata su un sistema di governi provinciali dall'eguale ordi­namento e su regolari circoscrizioni, ben diverse dal sistema di antico regime, quando i governi provinciali non coprivano tutto il territorio dello Stato poiché esistevano città e distretti esterni alla loro giurisdizione e dipendenti direttamente dal potere centrale. La riforma consalviana aveva anche dato un ordinamento uniforme ai poteri locali, istituendo delle am­ministrazioni municipali ed abolendo il sistema, ancor vigente alla fine del XVIII sec., delle città dominanti e dei rispettivi contadi. Sempre nel campo delle amministrazioni locali, la riforma gregoriana del 1831 aveva istituito le province come enti territoriali autonomi, dotati di proprie (ancorché ri­strette) competenze e persino di embrionali organi rappresentativi.
Sebbene grandi passi avanti fossero stati compiuti rispetto all'antico regime, il settore giudiziario era quello dove i residui del passato si presen­tavano più corposi: l'abolizione dei privilegi di foro e personali, sebbene