Rassegna storica del Risorgimento

Repubblica Romana. Archivio di Stato di Roma
anno <1999>   pagina <348>
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348 Luigi hondù
incisiva, non era stata totale ed inoltre permaneva una commistione di fun­zioni amniinis arative e giudiziarie, specialmente negli organismi di più basso livello quali i governatori. Rimaneva inoltre il sistema dei tribunali ecclesia­stici forniti di competenze di carattere temporale e quindi di giurisdizione coercitiva su diverse materie.
L'azione rivoluzionaria del governo provvisorio prima e di quello re­pubblicano poi si manifestò soprattutto con l'allontanamento dei vecchi capi degli uffici, per lo più appartenenti alla prelatura, e la loro sostituzione con elementi liberali, per lo più di estrazione borghese, anche se non man­carono significative adesioni di esponenti dell'aristocrazia. In sostanza cam­biò, e profondamente, la politica, ma le istituzioni rimasero grosso modo le medesime. A differenza dell'epoca giacobina, quando la trasformazione politica richiedeva una radicale trasformazione istituzionale, ora bastava cambiare gli uomini che reggevano il timone.
L'accennata tendenza continuò anche dopo la proclamazione della Re­pubblica: essa infatti non solo non operò radicali trasformazioni, ma anzi sin dal 14 marzo ordinò ai presidi delle province (che avevano sostituito i legati e delegati apostolici) di astenersi da qualunque disposizione che riguardi la finanza, l'amministrazione o l'economia dello Stato .
Le uniche riforme di una certa portata avvennero nel campo giudizia­rio, quando, con una legge del 3 marzo, vennero soppressi i tribunali della Rota, della Segnatura, della Camera apostolica, della Consulta e tutti gli altri, dotati di giurisdizione ecclesiastica e composti principalmente da prelati. Con lo stesso provvedimento vennero istituiti un tribunale supremo e, in Roma, un tribunale d'appello. L'amministrazione centrale invece rimase basata sul precedente impianto ed infatti, quando, a seguito della nomina del Triumvirato, il 29 marzo, si procedette alla designazione, il successivo 2 aprile, dei nuovi rninistri, troviamo che essi erano i seguenti: Esteri, Rusco­ni; Interno, Berti Pichat; Istruzione pubblica, Sturbinetti; Finanze, Manzoni; Grazia e giustizia, Lazzarini; Commercio, belle arti e lavori pubblici, Mon-tecchi. Il Ministero di Guerra e Marina, che aveva assunto tale denomina­zione in luogo di quella pontificia di Ministero delle Armi, venne invece affidato, considerata la situazione, alla Commissione di guerra.
Vivace fu, come noto, l'attività parlamentare della Costituente romana, che, oltre a predisporre il testo costituzionale, si occupò di altre materie, intervenendo anche nella direzione politica della Repubblica.
Una innovazione minore, ma che va ricordata per la sua portata cultu­rale, fu la nomina di un Conservatore generale delle belle arti e monumenti nazionali, che doveva dirigere il corrispondente settore del Ministero del Commercio, belle arti e lavori pubblici.